(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'Art. 12 che prevede che le navi ed i galleggianti adibiti alla navigazione ai sensi dell'Art. 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere munite di apposito permesso; Vista la legge 15 novembre 1975, n. 589, articolo unico, che sancisce che per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all'Art. 12 della legge n. 963/1965 e' equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni che sancisce la sostituzione del permesso di pesca con la licenza di pesca; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con il quale sono stati trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia i beni appartenenti al demanio idrico, compresi quelli situati nella laguna di Marano e Grado, e le relative funzioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da allevamento; Constatato che la pesca del novellame e' attivita' tradizionalmente esercitata, nel periodo primaverile, dai pescatori e vallicoltori del compartimento marittimo di Monfalcone nelle acque marittime territoriali limitrofe alla laguna di Marano-Grado e nella laguna medesima al fine di incrementare le produzioni ittiche delle valli e degli impianti di pesca della Regione; Considerato che presso la direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali sono pervenute istanze da parte di pescatori professionali del compartimento marittimo di Monfalcone tendenti ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della pesca consuetudinaria del pesce novello da semina nella laguna di Marano-Grado per l'anno 2004; Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una legge regionale organica che regolamenti il settore della pesca, disporre che l'attivita' di pesca del novellame da allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado sia regolata analogamente a quella esercitata nelle acque marittime territoriali secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del succitato decreto ministeriale 7 agosto 1996; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003 che attribuisce al servizio per la pesca e l'acquacoltura competenza nel settore della pesca e dell'acquacoltura ad eccezione della pesca sportiva in acque interne; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 740 del 26 marzo 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento, per l'anno 2004, nelle acque della laguna di Marano-Grado», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 30 marzo 2004 ILLY