(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina
della  pesca marittima ed in particolare l'Art. 12 che prevede che le
navi  ed  i  galleggianti adibiti alla navigazione ai sensi dell'Art.
149  del  codice  della  navigazione, per esercitare la pesca, devono
essere munite di apposito permesso;
    Vista  la  legge  15 novembre  1975,  n. 589, articolo unico, che
sancisce   che  per  l'esercizio  della  pesca  nelle  acque  interne
appartenenti  al  demanio  marittimo,  il permesso di cui all'Art. 12
della  legge  n.  963/1965  e' equiparato alla licenza di pesca nelle
acque interne;
    Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni
che  sancisce la sostituzione del permesso di pesca con la licenza di
pesca;
    Visto  il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con il quale
sono  stati  trasferiti  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia i beni
appartenenti  al demanio idrico, compresi quelli situati nella laguna
di Marano e Grado, e le relative funzioni amministrative;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995  in  materia di
rilascio delle licenze per la pesca marittima;
    Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 recante la disciplina
della pesca del novellame da allevamento;
    Constatato    che   la   pesca   del   novellame   e'   attivita'
tradizionalmente esercitata, nel periodo primaverile, dai pescatori e
vallicoltori  del  compartimento  marittimo di Monfalcone nelle acque
marittime  territoriali limitrofe alla laguna di Marano-Grado e nella
laguna  medesima  al fine di incrementare le produzioni ittiche delle
valli e degli impianti di pesca della Regione;
    Considerato  che  presso  la  direzione  centrale  delle  risorse
agricole,  naturali  e  forestali  sono pervenute istanze da parte di
pescatori  professionali  del  compartimento  marittimo di Monfalcone
tendenti  ad  ottenere  l'autorizzazione  per l'esercizio della pesca
consuetudinaria   del   pesce  novello  da  semina  nella  laguna  di
Marano-Grado per l'anno 2004;
    Ritenuto  necessario,  nelle  more  dell'emanazione  di una legge
regionale  organica  che regolamenti il settore della pesca, disporre
che  l'attivita'  di  pesca  del  novellame da allevamento esercitata
nella  laguna  di  Marano-Grado  sia  regolata  analogamente a quella
esercitata nelle acque marittime territoriali secondo le modalita' di
cui  agli  articoli 3 e 4 del succitato decreto ministeriale 7 agosto
1996;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 3701 di data
24 novembre   2003  che  attribuisce  al  servizio  per  la  pesca  e
l'acquacoltura competenza nel settore della pesca e dell'acquacoltura
ad eccezione della pesca sportiva in acque interne;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 740 del
26 marzo 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  recante  criteri e modalita' per
l'autorizzazione  della pesca di novellame da allevamento, per l'anno
2004,  nelle  acque della laguna di Marano-Grado», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 30 marzo 2004
                                ILLY