(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 16 del 21 aprile 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista   la   legge   regionale  26 febbraio  2001,  n.  4  (legge
finanziaria  regionale),  che  all'Art.  8,  comma  52,  autorizza le
direzioni  regionali  e  i  servizi autonomi, per le proprie esigenze
operative  correnti,  a sostenere spese per l'acquisto di materiali e
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a banche dati on-line e inoltre spese per la
partecipazione  del  personale  a  specifici  corsi  di aggiornamento
professionale;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione n. 1l45/Pres. del
4 maggio  2001,  con  il  quale e' stato approvato il regolamento per
l'acquisto  di  materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e
pubblicazioni   anche   su  supporto  informatico,  per  le  esigenze
operative correnti della direzione regionale degli affari europei;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Regione n. 0383/Pres.
dell'11 ottobre  2001, con il quale e' stato approvato il regolamento
per  l'acquisto  di  materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese
quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto
informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line
per  le  esigenze operative correnti della direzione regionale per le
autonomie locali;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  3701  del
24 novembre  2003,  con la quale e' stata operata la riorganizzazione
amministrativa  interna,  che  ha  portato  ad una completa revisione
delle strutture di articolazione dell'amministrazione regionale;
    Vista  la  circolare  n.  2  del  2 febbraio  2004, emanata dalla
direzione  regionale  delle  risorse  economiche  e  finanziarie  che
raccomanda  di  rivedere  i  regolamenti  esistenti  e di introdurre,
quanto prima, una disciplina unitaria degli acquisti in oggetto;
    Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;
    Considerato  che  pertanto  si  rende necessaria l'adozione di un
nuovo regolamento per disciplinare le attivita' di acquisizione della
direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie
locali;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Vista  la  legge  ed  il regolamento per la contabilita' generale
dello Stato;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 508 del
5 marzo 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  per  l'acquisto  di materiali ed
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati  on-line,  per  le  esigenze
operative   correnti   della  Direzione  centrale  per  le  relazioni
internazionali  e  per  le  autonomie  locali», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 22 marzo 2004

                                ILLY

Regolamento  per  l'acquisto  di  materiali ed attrezzature d'ufficio
comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su
supporto  informatico,  compreso  l'accesso a pagamento a banche dati
on-line  per  le esigenze operative correnti della direzione centrale
     per le relazioni internazionali e per le autonomie locali.
                               Art. 1.
Spese  della direzione centrale per le relazioni internazionali e per
                         le autonomie locali

    1.  Le  spese  dirette che la direzione centrale per le relazioni
internazionali e per le autonomie locali sostiene, ai sensi dell'Art.
8,  commi 52  e  53  della  legge  regionale  26 febbraio 2001, n. 4,
(Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della  Regione - legge finanziaria 2001) sono regolate dalle seguenti
disposizioni.
    2.  Rientrano  tra  le  spese  di  cui  al  comma  1,  quelle per
l'acquisto di:
      a) attrezzature   d'ufficio   quali  attrezzature  informatiche
varie,  personal  computer  portatili,  stampanti  anche  a  colori e
materiali  accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture
di pannelli, lavagne luminose e altre attrezzature audiovisive;
      b) materiali  e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione;   macchine  da  calcolo;  materiali  di  ricambio,  di
consumo,    ausiliario    e   accessorio   nonche'   prestazioni   di
installazione,  manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto
precede;
      c) libri,  riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo
o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di
lavoro,  anche  su  supporto  informatico,  ivi  compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
      d) progettazione  e  stampa  di  materiale  promozionale  delle
attivita'   istituzionali,   quali  ad  esempio  depliant,  brochure,
pubblicazioni, CD-rom;
      e) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione
del  patrimonio  e  dei  servizi  generali,  il  cui acquisto risulti
urgente ed indifferibile;
      f)   ogni  altro  tipo  di  materiale  o  attrezzatura  che  si
rendessero necessari e che non rientrino nelle ordinarie tipologie di
beni forniti dalla direzione del patrimonio e dei servizi generali.
    3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.