(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 22 del 3 giugno 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, il cui Art. 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia sia disciplinata da apposito regolamento, formulato in modo da dare attuazione ai principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nonche' ai principi enunciati dal comma 2, dell'Art. 1 della stessa legge regionale n. 12/2000; Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale; Preso atto che vi e' la necessita' di assicurare una precisa corrispondenza tra i principi dettati dalla legge regionale n. 12/2000 e le norme di attuazione contenute nel regolamento n. 0436/2000, nonche' di snellire le procedure applicative delineate dal medesimo; Valutato, in particolare, che i principi dettati dalle lettere e), g) ed h) del comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, non trovano una soddisfacente attuazione nelle norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0436/2000; Considerato che la lettera e), del comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, dispone che le autorizzazioni ed i permessi temporanei consentono la raccolta dei funghi anche da parte dei familiari; Tenuto conto dell'esigenza di limitare il numero delle persone legittimate alla raccolta dei funghi, per elementari esigenze di tutela degli ambienti naturali da un'eccessiva presenza antropica; Ritenuto, pertanto, di dover precisare la nozione dei «familiari», ai quali e' consentita la raccolta dei funghi insieme al titolare dell'autorizzazione o del permesso ai sensi della lettera e), del comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, determinando con norma regolamentare che per tali s'intende il nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione o del permesso di raccolta, in numero non superiore a due; Considerato che la lettera g), del comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, dispone che i proprietari e i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi; Valutato che il comma 3, dell'Art. 4 del citato regolamento nel disporre che le zone riservate, ai sensi della lettera g), del comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, non possono costituire riserve di raccolta a pagamento non appare coerente con la tutela costituzionalmente garantita al diritto di proprieta' privata ed alla liberta' d'impresa e che, come tale, il suddetto comma 3 deve essere abrogato; Considerato che la lettera h), del comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, dispone che la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta e' consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo; Ritenuto che tale principio vada attuato con procedure snelle e rispettose delle prerogative degli enti locali, quali naturali portatori degli interessi inerenti il rispetto degli usi e consuetudini locali e la tutela dell'economia turistica locale; Valutato, infine, rispondente ad equita' compensare con una maggiore quota, in sede di riparto dei corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni, quei comuni montani sul cui territorio non insistono riserve di raccolta a pagamento; Constatata la necessita' di modificare il decreto approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0436/2000 nelle parti in cui non da' soddisfacente attuazione ai principi dettati dalle lettere e), g) ed h) del comma 2, dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000, in base alle valutazioni e considerazioni sopra estese e d'inserire un ulteriore comma all'Art. 15 del regolamento n. 0436/2000 per disciplinare il riparto tra i comuni montani dei corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni; Sentito il parere della competente commissione consiliare, prescritto dal comma 1 dell' Art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, espresso nella seduta del 6 aprile 2004; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale del 29 aprile 2004, n. 1063; Decreta: Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, adottato al sensi dell'Art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 maggio 2004 ILLY Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, adottato ai sensi dell'Art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12. Art. 1. Soppressione del comma 3, dell'Art. 4 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. 1. Il comma 3, dell'Art. 4 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., e' abrogato.