(Pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione   Friuli
               Venezia-Giulia n. 22 del 3 giugno 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  15 maggio 2000, n. 12, il cui Art. 1
dispone  che  la  raccolta  dei  funghi  epigei  nel territorio della
Regione   Friuli   Venezia-Giulia   sia   disciplinata   da  apposito
regolamento,  formulato  in  modo  da  dare  attuazione  ai  principi
espressi  dalla  legge  23 agosto  1993,  n. 352, nonche' ai principi
enunciati  dal  comma  2, dell'Art. 1 della stessa legge regionale n.
12/2000;
    Visto   il   decreto   del   Presidente  della  giunta  regionale
1° dicembre  2000,  n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per
la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale;
    Preso  atto  che  vi  e'  la necessita' di assicurare una precisa
corrispondenza  tra  i  principi  dettati  dalla  legge  regionale n.
12/2000  e  le  norme  di  attuazione  contenute  nel  regolamento n.
0436/2000, nonche' di snellire le procedure applicative delineate dal
medesimo;
    Valutato,  in  particolare,  che i principi dettati dalle lettere
e),  g)  ed  h)  del  comma  2,  dell'Art. 1 della legge regionale n.
12/2000,  non  trovano  una  soddisfacente attuazione nelle norme del
regolamento   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale n. 0436/2000;
    Considerato  che  la  lettera  e), del comma 2, dell'Art. 1 della
legge  regionale  n.  12/2000,  dispone  che  le  autorizzazioni ed i
permessi  temporanei consentono la raccolta dei funghi anche da parte
dei familiari;
    Tenuto  conto  dell'esigenza  di limitare il numero delle persone
legittimate  alla  raccolta  dei  funghi,  per elementari esigenze di
tutela degli ambienti naturali da un'eccessiva presenza antropica;
    Ritenuto,   pertanto,   di   dover   precisare   la  nozione  dei
«familiari», ai quali e' consentita la raccolta dei funghi insieme al
titolare  dell'autorizzazione  o  del permesso ai sensi della lettera
e),  del  comma  2,  dell'Art.  1  della  legge regionale n. 12/2000,
determinando con norma regolamentare che per tali s'intende il nucleo
familiare   del   titolare  dell'autorizzazione  o  del  permesso  di
raccolta, in numero non superiore a due;
    Considerato  che  la  lettera  g), del comma 2, dell'Art. 1 della
legge  regionale n. 12/2000, dispone che i proprietari e i conduttori
di   terreni  possono  riservarsi  la  raccolta  dei  funghi,  previa
recinzione o idonea tabellazione degli stessi;
    Valutato  che  il comma 3, dell'Art. 4 del citato regolamento nel
disporre  che le zone riservate, ai sensi della lettera g), del comma
2,  dell'Art.  1  della  legge  regionale  n.  12/2000,  non  possono
costituire riserve di raccolta a pagamento non appare coerente con la
tutela  costituzionalmente garantita al diritto di proprieta' privata
ed alla liberta' d'impresa e che, come tale, il suddetto comma 3 deve
essere abrogato;
    Considerato  che  la  lettera  h), del comma 2, dell'Art. 1 della
legge  regionale  n.  12/2000,  dispone  che la Regione individua nei
territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini
locali  e  per  tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la
raccolta  e'  consentita  solo ai residenti e ai titolari di permesso
temporaneo;
    Ritenuto  che  tale principio vada attuato con procedure snelle e
rispettose  delle  prerogative  degli  enti  locali,  quali  naturali
portatori   degli   interessi   inerenti  il  rispetto  degli  usi  e
consuetudini locali e la tutela dell'economia turistica locale;
    Valutato,  infine,  rispondente  ad  equita'  compensare  con una
maggiore  quota,  in sede di riparto dei corrispettivi introitati per
il   rinnovo  delle  autorizzazioni,  quei  comuni  montani  sul  cui
territorio non insistono riserve di raccolta a pagamento;
    Constatata  la  necessita' di modificare il decreto approvato con
decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale n. 0436/2000 nelle
parti  in  cui  non  da' soddisfacente attuazione ai principi dettati
dalle  lettere  e),  g)  ed  h)  del comma 2, dell'Art. 1 della legge
regionale n. 12/2000, in base alle valutazioni e considerazioni sopra
estese e d'inserire un ulteriore comma all'Art. 15 del regolamento n.
0436/2000  per  disciplinare  il  riparto  tra  i  comuni montani dei
corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni;
    Sentito   il  parere  della  competente  commissione  consiliare,
prescritto  dal  comma 1 dell' Art. 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 12, espresso nella seduta del 6 aprile 2004;
    Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale del 29 aprile
2004, n. 1063;
                              Decreta:

    Sono  approvate  le modifiche al «Regolamento per la raccolta dei
funghi  epigei  nel territorio regionale, adottato al sensi dell'Art.
1,  comma  2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12», nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 7 maggio 2004
                                ILLY

Modifiche  al  regolamento  per  la  raccolta  dei  funghi epigei nel
territorio  regionale,  adottato ai sensi dell'Art. 1, comma 2, della
               legge regionale 15 maggio 2000, n. 12.

                               Art. 1.
Soppressione  del  comma  3,  dell'Art.  4 del decreto del Presidente
            della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.

    1.  Il  comma  3,  dell'Art.  4  del decreto del Presidente della
giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., e' abrogato.