(Pubblicata nel suppl. straor. n. 8 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 7/2000 1. All'Art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L' azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed e' svolta in attuazione dei principi di imparzialita', proporzionalita', legittimo affidamento, pubblicita', economicita', efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' dei principi dell'ordinamento comunitario.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attivita' amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le aziende sanitarie e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.»; d) alla lettera a) del comma 3 le parole «di esecuzione delle leggi di settore» sono soppresse.