(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezi Giulia n. 21 del 26 maggio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 64/1986 in materia di protezione civile 1. Al secondo comma dell'Art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole «vanno erogati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere erogati». 2. L'Art. 30 della legge regionale n. 64/1986 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 - 1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che svolgono attivita' di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialita', nonche' per livello di operativita' territoriale.». 3. Dopo il terzo comma dell'Art. 33 della legge regionale n. 64/1986, e' inserito il seguente: «3-bis. Il Presidente della Regione o l'assessore dallo stesso delegato e' autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalita' da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.».