(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezi Giulia n. 21 del 26 maggio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale n. 64/1986 in materia di protezione
                               civile
    1.   Al   secondo   comma  dell'Art.  10  della  legge  regionale
31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi
di  competenza  regionale in materia di protezione civile), le parole
«vanno  erogati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono essere
erogati».
    2.  L'Art.  30 della legge regionale n. 64/1986 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  30  -  1. La Protezione civile della Regione provvede alla
tenuta  dell'elenco  regionale delle organizzazioni di volontariato e
dei volontari singoli di alta specializzazione che svolgono attivita'
di  protezione  civile,  suddiviso  per  competenza  professionale  e
specialita', nonche' per livello di operativita' territoriale.».
    3.  Dopo  il  terzo  comma  dell'Art. 33 della legge regionale n.
64/1986, e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Il  Presidente  della Regione o l'assessore dallo stesso
delegato  e'  autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del fondo
regionale  per la protezione civile, a gestire parte del fondo stesso
in  contanti,  anche  tramite sistemi elettronici di pagamento, con i
limiti  e  le  modalita'  da definirsi con successivo regolamento, al
fine  di  eseguire  forniture  e  servizi  in  economia, direttamente
connessi  alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione
civile.».