(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della liberta' di scelta, istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.