(Pubblicato  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
          Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Premesso  che  l'Art. 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6
recante  «Riordino  degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale  pubblica»  dispone,  tra l'altro, che l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a concedere garanzie per l'acquisto della
prima  casa  con  i  criteri  e  le  modalita'  stabiliti da apposito
regolamento;
    Visto  l'Art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che
dispone,  tra  l'altro,  la  predeterminazione  dei  criteri  e delle
modalita'   di   concessione   delle   garanzie  sopra  indicate  con
regolamento,   previa   acquisizione   del  parere  vincolante  della
commissione consiliare competente;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 806 di data
28 marzo  2003  con  la  quale  e' stata autorizzata, tra l'altro, la
presentazione  del  regolamento relativo alle garanzie per l'acquisto
della  prima  casa  alla IV commissione consiliare per l'acquisizione
del relativo parere;
    Dato  atto che, ai sensi del citato Art. 12 della legge regionale
n. 6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso parere favorevole
sul  regolamento in argomento nella seduta del 14 aprile 2003, giusta
comnunicazione di data 14 aprile 2003, prot. n. 11/2409-03;
    Atteso  che  con  deliberazione della giunta regionale n. 1584 di
data  23 maggio  2003 si e' dato atto che i regolamenti relativi alla
legge  regionale  n.  6/2003  vanno  adottati  unitariamente  dopo la
conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza
normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore
dei  regolamenti  stessi  disciplinano  congiuntamente  vari  settori
dell'edilizia;
    Ritenuto  di  adottare  il «Regolamento di esecuzione della legge
regionale  n.  6/2003  concernente  i  criteri  e le modalita' per la
concessione  delle garanzie integrative di cui all'Art. 5 della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 494 di data
5 marzo 2004;
    Dato  atto  che  la  IV commissione consiliare e' stata informata
nella   seduta   del   6 aprile   2004  della  conclusione  dell'iter
istruttorio   e  procedurale  dei  regolamenti  relativi  alla  legge
regionale  n.  6/2003,  allegati  alla  comunicazione stessa, tra cui
quello relativo alle garanzie per l'acquisto della prima casa;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
                              Decreta:

      E'   approvato   il  «Regolamento  di  esecuzione  della  legge
regionale  n.  6/2003  concernente  i  criteri  e le modalita' per la
concessione  delle garanzie integrative di cui all'Art. 5 della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4», con i relativi allegati, nel testo
unito   al  presente  provvedimento  quale  sua  parte  integrante  e
sostanziale,  in  sostituzione  del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Regione 11 dicembre 2001, n. 0470/Pres.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 13 aprile 2004
                                ILLY