(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
    1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n.
40/2003, e' sostituita dalla seguente:
    «c)  giovane  imprenditore:  l'imprenditore  agricolo  secondo la
definizione di cui all'Art. 8 del regolamento (CE) 1257/1999».
    2.  Alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale
n.  40/2003,  dopo  le  parole: «Comunita' europea», sono inserite le
seguenti:  «purche'  il  prodotto  ottenuto  rientri  tra  i prodotti
agricoli di cui all'allegato stesso,».
    3.  Alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale
n.  40/2003,  sono  soppresse le parole: «nonche' le aree in cui sono
stati  istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero
riserve naturali».
    4. La lettera c) del comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n.
40/2003, e' abrogata.
    5. La lettera e) del comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n.
40/2003, e' sostituita dalla seguente:
    «e) quelle  realizzate con certificazione volontaria di prodotto,
di  processo  o  di  sistema  di  gestione,  conformemente  a  quanto
stabilito  dall'Art.  24-ter,  paragrafo  3  del  regolamento (CE) n.
1257/1999.».