(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 40/2003, e' sostituita dalla seguente: «c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'Art. 8 del regolamento (CE) 1257/1999». 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: «Comunita' europea», sono inserite le seguenti: «purche' il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso,». 3. Alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 40/2003, sono soppresse le parole: «nonche' le aree in cui sono stati istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero riserve naturali». 4. La lettera c) del comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 40/2003, e' abrogata. 5. La lettera e) del comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 40/2003, e' sostituita dalla seguente: «e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 24-ter, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999.».