(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Figura professionale e profilo 1. L'autista soccorritore e' l'operatore tecnico che, in seguito a specifica formazione, provvede alla conduzione dei mezzi di soccorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», collabora al mantenimento della loro efficienza e di quella delle apparecchiature in essi installate, collabora all'intervento di soccorso sul territorio, nelle varie fasi del suo svolgimento.