(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Figura professionale e profilo
    1.  L'autista soccorritore e' l'operatore tecnico che, in seguito
a  specifica  formazione,  provvede  alla  conduzione  dei  mezzi  di
soccorso  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992   «Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni  per  la
determinazione  dei  livelli  di  assistenza sanitaria di emergenza»,
collabora  al  mantenimento  della  loro efficienza e di quella delle
apparecchiature  in  essi  installate,  collabora  all'intervento  di
soccorso sul territorio, nelle varie fasi del suo svolgimento.