(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'Art. 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. 1. Le parole «direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea» e le parole «disposizioni di leggi e regolamenti nella materia» contenute nell'Art. 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a direttive e prescrizioni ovvero a leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto pubblico non di linea di cui alla medesima legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e non la circolazione acquea. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 9 aprile 2004. GALAN