(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       16 del 20 aprile 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione  promuove  e  sostiene  lo  sviluppo  dello sport
dilettantistico  caratterizzato  da  un importante contenuto motorio,
riconoscendo:
      a) la fondamentale funzione sociale dell'attivita' sportiva;
      b) il  ruolo  dello  sport a salvaguardia della salute fisica e
dell'integrita'  morale  ed  il  suo  contributo alla lotta contro la
tossicodipendenza, le devianze e l'emarginazione;
      c) l'importanza  della formazione e dell'educazione dei giovani
attraverso   lo  sport  e  il  ruolo  dell'attivita'  agonistica,  in
particolare giovanile, quale mezzo di formazione del carattere;
      d) la  funzione  della  scuola nell'avviamento dei giovani allo
sport ed il loro diritto-dovere a conciliare l'attivita' scolastica e
quella sportiva;
      e) la  rilevanza della tutela sanitaria e della sicurezza nella
pratica sportiva;
      f) la  priorita'  delle  attivita'  sportive che si svolgono in
montagna;
      g) il  valore  delle attivita' sportive dei diversamente abili,
risorsa  di  qualita'  per  il  movimento  sportivo  regionale  e per
l'intera comunita';
      h) la  rilevanza economica dello sport ai fini della promozione
turistica della Valle d'Aosta.
    2. La Regione riconosce inoltre:
      a) il  ruolo  svolto  dal  comitato olimpico nazionale italiano
(CONI),     quale     rappresentante    istituzionale    dell'insieme
dell'organizzazione sportiva dell'autonomia dello sport;
      b) il  ruolo  delle  societa'  sportive dilettantistiche, quali
espressioni  del  mondo  del  volontariato,  nella promozione e nella
diffusione delle attivita' sportive;
      c) la     primaria     importanza     dell'attivita'     svolta
dall'associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), tenuto conto
delle  particolarita'  alpine  della  Regione  e  della sua specifica
vocazione nel settore degli sport invernali;
      d) l'attivita'   svolta   per  la  salvaguardia  dell'identita'
culturale  valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui
alla  legge  regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei
giochi   tradizionali   valdostani)  e  dalle  associazioni  sportive
regionali ad essa aderenti;
      e) il   ruolo   dello   sport   svolto  ai  piu'  alti  livelli
tecnicoagonistici  quale  fattore  di  promozione dell'immagine della
Valle d'Aosta, di spettacolo e di aggregazione della comunita';
      f) il   ruolo   svolto,  da  oltre  un  secolo,  dalle  sezioni
valdostane  del  CAI nella promozione dell'alpinismo e degli sport di
montagna.
    3.  La  Regione,  in  considerazione  del  ruolo  autonomo  delle
Federazioni  sportive  nazionali (FSN) nella formazione di tecnici, e
allenatori  per  le  rispettive  discipline,  secondo quanto previsto
dagli   statuti   e  dai  regolamenti  federali,  riconosce  l'elenco
regionale dei tecnici e degli allenatori sportivi federali, istituito
ed   aggiornato   presso   il   comitato  regionale  del  CONI.  Tale
disposizione  non  si  applica  alle  professioni sportive oggetto di
altre leggi regionali.