(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 20 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo dello sport dilettantistico caratterizzato da un importante contenuto motorio, riconoscendo: a) la fondamentale funzione sociale dell'attivita' sportiva; b) il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell'integrita' morale ed il suo contributo alla lotta contro la tossicodipendenza, le devianze e l'emarginazione; c) l'importanza della formazione e dell'educazione dei giovani attraverso lo sport e il ruolo dell'attivita' agonistica, in particolare giovanile, quale mezzo di formazione del carattere; d) la funzione della scuola nell'avviamento dei giovani allo sport ed il loro diritto-dovere a conciliare l'attivita' scolastica e quella sportiva; e) la rilevanza della tutela sanitaria e della sicurezza nella pratica sportiva; f) la priorita' delle attivita' sportive che si svolgono in montagna; g) il valore delle attivita' sportive dei diversamente abili, risorsa di qualita' per il movimento sportivo regionale e per l'intera comunita'; h) la rilevanza economica dello sport ai fini della promozione turistica della Valle d'Aosta. 2. La Regione riconosce inoltre: a) il ruolo svolto dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale rappresentante istituzionale dell'insieme dell'organizzazione sportiva dell'autonomia dello sport; b) il ruolo delle societa' sportive dilettantistiche, quali espressioni del mondo del volontariato, nella promozione e nella diffusione delle attivita' sportive; c) la primaria importanza dell'attivita' svolta dall'associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), tenuto conto delle particolarita' alpine della Regione e della sua specifica vocazione nel settore degli sport invernali; d) l'attivita' svolta per la salvaguardia dell'identita' culturale valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani) e dalle associazioni sportive regionali ad essa aderenti; e) il ruolo dello sport svolto ai piu' alti livelli tecnicoagonistici quale fattore di promozione dell'immagine della Valle d'Aosta, di spettacolo e di aggregazione della comunita'; f) il ruolo svolto, da oltre un secolo, dalle sezioni valdostane del CAI nella promozione dell'alpinismo e degli sport di montagna. 3. La Regione, in considerazione del ruolo autonomo delle Federazioni sportive nazionali (FSN) nella formazione di tecnici, e allenatori per le rispettive discipline, secondo quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti federali, riconosce l'elenco regionale dei tecnici e degli allenatori sportivi federali, istituito ed aggiornato presso il comitato regionale del CONI. Tale disposizione non si applica alle professioni sportive oggetto di altre leggi regionali.