(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 marzo 2004) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo «e' effettuato tenendo conto del numero, degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate»; Visto il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'Art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2001, Registro 1, foglio 228, come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2003, n. 0103/Pres., registrato dalla ragioneria generale in data 29 aprile 2003; Visto in particolare l'Art. 5, comma 2, lettera c) del regolamento predetto che prevede che la ripartizione del 25% dell'importo complessivo avvenga « in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo; Visto il comma 5 dell'Art. 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, che ha modificato l'Art. 7 della legge regionale n. 79/1982 sopprimendo l'obbligo in capo alle cooperative del deposito presso l'amministrazione regionale del bilancio di esercizio; Ritenuta pertanto la necessita', alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in assenza pertanto agli atti della documentazione di bilancio idonea a corrispondere alle esigenze di riparto espresse dall'Art. 5, comma 2, lettera c) del regolamento, di provvedere a modificare il medesimo, nel rispetto della disposizione di cui all'Art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 391 del 20 febbraio 2004; Decreta: Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'Art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0l65/Pres. del 15 maggio 2001 come riportate nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 marzo 2004 ILLY Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0l65/Pres. Art. 1. Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. 1. L'Art. 6-bis del «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., e' sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Disposizioni transitorie). - 1. Ai fini del riparto dei finanziamenti relativi agli esercizi 2003 e 2004, per quanto concerne il parametro di cui all' Art. 5, comma 2, lettera c), si tiene conto dei dati dei fatturati inerenti i bilanci considerati in sede di riparto dei finanziamenti relativo all' esercizio 2002.».