(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 14 del 7 marzo 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  25  della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79,
come  da  ultimo  modificato  dall'art.  7,  comma  119,  della legge
regionale  26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto
dei  finanziamenti  a  favore  delle  associazioni di rappresentanza,
assistenza  e tutela del movimento cooperativo «e' effettuato tenendo
conto  del  numero,  degli occupati e del fatturato complessivo delle
cooperative associate»;
    Visto  il  «Regolamento  per  la  concessione dei finanziamenti a
favore  delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento  cooperativo  di  cui  all'Art.  7,  comma  119 della legge
regionale  n.  4/2001»,  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  15 maggio  2001,  n.  0165/Pres.,  registrato alla Corte dei
conti  in data 14 giugno 2001, Registro 1, foglio 228, come da ultimo
modificato  con  decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2003,
n. 0103/Pres., registrato dalla ragioneria generale in data 29 aprile
2003;
    Visto   in   particolare  l'Art.  5,  comma  2,  lettera  c)  del
regolamento   predetto  che  prevede  che  la  ripartizione  del  25%
dell'importo  complessivo  avvenga  «  in  proporzione  al  fatturato
complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale
si    ricava    dal   bilancio   delle   stesse   depositato   presso
l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno
precedente    alla   domanda   od   al   31 dicembre   dell'esercizio
immediatamente precedente a quest'ultimo;
    Visto  il  comma  5  dell'Art. 11 della legge regionale 15 maggio
2002,  n.  13,  che  ha  modificato l'Art. 7 della legge regionale n.
79/1982  sopprimendo  l'obbligo in capo alle cooperative del deposito
presso l'amministrazione regionale del bilancio di esercizio;
    Ritenuta   pertanto   la  necessita',  alla  luce  della  novella
introdotta  dalla citata legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in
assenza  pertanto agli atti della documentazione di bilancio idonea a
corrispondere alle esigenze di riparto espresse dall'Art. 5, comma 2,
lettera  c)  del regolamento, di provvedere a modificare il medesimo,
nel  rispetto  della  disposizione  di  cui  all'Art.  25 della legge
regionale 20 novembre 1982, n. 79;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 391 del
20 febbraio 2004;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le  modifiche al «Regolamento per la concessione
dei  finanziamenti  a  favore  delle  associazioni di rappresentanza,
assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo di cui all'Art. 7,
comma 119 della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0l65/Pres.  del  15 maggio  2001 come
riportate  nel  testo allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 9 marzo 2004

                                ILLY
Modifiche  al  «Regolamento  per  la  concessione dei finanziamenti a
favore  delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento  cooperativo»  approvato  con  decreto del Presidente della
                Regione 15 maggio 2001, n. 0l65/Pres.
                               Art. 1.
Modifiche  al  «Regolamento  per  la  concessione dei finanziamenti a
favore  delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento  cooperativo»  approvato  con  decreto del Presidente della
                Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.
    1.   L'Art.   6-bis  del  «Regolamento  per  la  concessione  dei
finanziamenti   a   favore   delle  associazioni  di  rappresentanza,
assistenza  e tutela del movimento cooperativo» approvato con decreto
del  Presidente  della  Regione  15 maggio  2001,  n.  0165/Pres., e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  6-bis (Disposizioni transitorie). - 1. Ai fini del riparto
dei  finanziamenti  relativi  agli  esercizi  2003 e 2004, per quanto
concerne  il  parametro  di  cui all' Art. 5, comma 2, lettera c), si
tiene  conto dei dati dei fatturati inerenti i bilanci considerati in
sede di riparto dei finanziamenti relativo all' esercizio 2002.».