(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 2 aprile 2004) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Estinzione dei diritti esclusivi di pesca 1. Al fine di incrementare l'attivita' della pesca mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca, di tutelare e garantire il patrimonio anche culturale e turistico legato alla pesca tradizionale, di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate, i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Regione siciliana, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, detenuti a qualunque titolo da privati, societa' o enti, sono estinti all'atto di entrata in vigore della presente legge. 2. Le concessioni a fini di pesca sugli specchi d'acqua su cui insistevano i diritti esclusivi sono attribuite nel rispetto della normativa vigente e delle quote di cattura del tonno rosso stabilite dal Ministero delle politiche agricole in osservanza del regolamento CE n. 65/98 e successive modifiche ed integrazioni. 3. In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, sugli specchi d'acqua sui quali insistevano i diritti esclusivi di pesca e' autorizzato lo svolgimento di attivita' di ricerca sperimentale da parte di enti pubblici nazionali di ricerca.