(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale
           della Regione Sicilia n. 15 del 2 aprile 2004)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
              Estinzione dei diritti esclusivi di pesca
    1.  Al  fine  di incrementare l'attivita' della pesca mediante la
modernizzazione    e    razionalizzazione   degli   impianti,   delle
attrezzature  e  dei  sistemi  di  pesca,  di tutelare e garantire il
patrimonio   anche   culturale   e   turistico   legato   alla  pesca
tradizionale,  di  favorire  il  progresso  economico e sociale delle
categorie interessate, i diritti esclusivi di pesca sulle acque della
Regione  siciliana,  compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare
territoriale,  anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare,
detenuti a qualunque titolo da privati, societa' o enti, sono estinti
all'atto di entrata in vigore della presente legge.
    2.  Le  concessioni  a fini di pesca sugli specchi d'acqua su cui
insistevano  i  diritti  esclusivi sono attribuite nel rispetto della
normativa  vigente e delle quote di cattura del tonno rosso stabilite
dal  Ministero delle politiche agricole in osservanza del regolamento
CE n. 65/98 e successive modifiche ed integrazioni.
    3.  In  sede  di  prima  applicazione, per l'anno in corso, sugli
specchi d'acqua sui quali insistevano i diritti esclusivi di pesca e'
autorizzato  lo  svolgimento  di attivita' di ricerca sperimentale da
parte di enti pubblici nazionali di ricerca.