(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 25 maggio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1. Art. 1. Finalita' generali e ambito di applicazione 1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle «tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella societa' regionale, la Regione persegue: a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un piu' facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali; b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitivita' del sistema-Regione con particolare riferimento all'adeguamento delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzionidi eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacita' delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato. 2. In attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale, e segnatamente delle norme poste a tutela della privacy quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino, col pieno rispetto delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, ed applicando i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, la presente legge: a) definisce le funzioni e gli obiettivi della Regione per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo; b) fissa il sistema di regole e lo sviluppo delle strutture tecuologiche che assicurano l'integrazione e l'interoperabilita' dei sistemi informativi e lo sviluppo del «territorio digitale»; c) definisce le modalita' di collaborazione fra tutte le pubbliche amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali. 3. Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici nazionali di cui all'Art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le disposizioni della presente legge si applicano subordinatamente ad un accordo, ovvero limitatamente alle norme che offrono ad essi l'opportunita' di un adeguato accesso alla rete regionale e ai relativi servizi.