(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 25 maggio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                           P r o m u l g a
la seguente legge:

                               Art. 1.
                               Art. 1.
             Finalita' generali e ambito di applicazione
    1.   Attraverso   la  diffusione  e  l'utilizzo  integrato  delle
«tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione» (ICT), nelle
pubbliche  amministrazioni  e  nella  societa'  regionale, la Regione
persegue:
      a) lo   sviluppo   delle   condizioni  di  vita  dei  cittadini
attraverso   un  piu'  facile  e  diffuso  accesso  alla  conoscenza,
rimuovendo  le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il
diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati
personali;
      b) lo  sviluppo  economico e sociale del territorio, stimolando
la  competitivita'  del  sistema-Regione  con particolare riferimento
all'adeguamento   delle   infrastrutture,  alla  diffusione  omogenea
dell'utilizzo   delle   nuove   tecnologie,   alla   ricerca  e  alla
sperimentazione  di  soluzionidi eccellenza per i profili tecnologici
ed organizzativi, al supporto delle capacita' delle imprese regionali
di rispondere alle nuove esigenze del mercato.
    2.  In  attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il
quadro  normativo comunitario e nazionale, e segnatamente delle norme
poste   a   tutela   della  privacy  quale  garanzia  del  patrimonio
informativo  individuale  del  singolo  cittadino, col pieno rispetto
delle  competenze  dello  Stato  e  del  sistema  delle autonomie, ed
applicando    i    principi    di   sussidiarieta',   adeguatezza   e
differenziazione, la presente legge:
      a) definisce  le  funzioni e gli obiettivi della Regione per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo;
      b) fissa  il  sistema  di  regole e lo sviluppo delle strutture
tecuologiche  che assicurano l'integrazione e l'interoperabilita' dei
sistemi informativi e lo sviluppo del «territorio digitale»;
      c) definisce  le  modalita'  di  collaborazione  fra  tutte  le
pubbliche  amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni
di diritto pubblico regionali e locali.
    3.  Per  le  amministrazioni  dello Stato e per gli enti pubblici
nazionali  di  cui  all'Art.  117,  comma  secondo,  lettera g) della
Costituzione,  le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano
subordinatamente  ad  un accordo, ovvero limitatamente alle norme che
offrono  ad  essi  l'opportunita'  di  un  adeguato accesso alla rete
regionale e ai relativi servizi.