(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 16 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nella specificita' delle loro configurazioni giuridiche, riconosce la funzione sociale e il ruolo propositivo svolto dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali nello sviluppo socio economico regionale. 2. A tal fine, la Regione: a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari; b) attua una politica di informazione adottando le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo; c) favorisce un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla qualita' delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche.