(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino
     ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 16 aprile 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  nella  specificita'  delle  loro configurazioni
giuridiche,  riconosce  la  funzione  sociale  e il ruolo propositivo
svolto  dagli  ordini  e  collegi  professionali e dalle associazioni
professionali nello sviluppo socio economico regionale.
    2. A tal fine, la Regione:
      a) promuove   le  iniziative  volte  a  qualificare  le  libere
professioni  nell'esercizio  delle  loro  competenze e rapporti con i
cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
      b) attua  una  politica  di  informazione  adottando  le misure
necessarie  all'aggiornamento  delle  professioni  finalizzato  anche
all'inserimento nel contesto europeo;
      c) favorisce  un'adeguata  tutela del cliente e degli interessi
pubblici  connessi  al corretto e legale esercizio della professione,
alla   qualita'   delle  prestazioni  ed  al  rispetto  delle  regole
deontologiche.