(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino
     ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 16 aprile 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione in attuazione dell'Art. 117 della Costituzione, nel
rispetto  del  prindipio  di  sussidiarieta'  e  con lo strumento del
partenariato:
      a) riconosce  il  ruolo  strategico del turismo per lo sviluppo
economico,  per la crescita culturale e sociale della persona e della
collettivita' e per favorire continue e positive relazioni tra popoli
e culture diverse;
      b) favorisce  la  crescita  competitiva  del  sistema turistico
regionale    e   locale   per   il   miglioramento   della   qualita'
dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
      c) sostiene  il ruolo delle imprese turistiche, con particolare
attenzione  alle piccole e medie imprese, sostenendo prioritariamente
le  attivita' ed i servizi rivolti ai turisti in arrivo nella Regione
Lombardia;
      d) promuove   la   ricerca,   i   sistemi   informativi   e  di
monitoraggio, la documentazione e la conoscenza dell'economia e delle
attivita' turistiche;
      e) valorizza  il  ruolo  delle  autonomie locali e funzionali e
delle   diverse,  autonome  ed  originali  espressioni  culturali  ed
associative delle comunita' locali;
      f) promuove   l'immagine   turistica   regionale   sui  mercati
mondiali,  valorizzando  le  risorse e le caratteristiche dei diversi
ambiti territoriali;
      g) incentiva  il  sistema  delle  autonomie locali e il sistema
delle  imprese  ad  assumere  iniziative  di  sviluppo  turistico, in
relazione  alla  diffusa  presenza  di  risorse e del crescente ruolo
dell'economia turistica;
      h) assicura il coordinamento delle politiche intersettoriali ed
infrastrutturali    necessarie   alla   qualificazione   dell'offerta
turistica,  nonche'  alla  valorizzazione  del  patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico e del prodotto enogastronomico.
    2.  La  Regione  definisce il quadro istituzionale e del rapporto
tra  gli enti pubblici, in relazione all'esercizio delle attivita' di
promozione,   sviluppo  e  qualificazione  delle  risorse  turistiche
lombarde.