(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 del 7 maggio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifiche a leggi regionali in materia di potesta' regolamentare
    1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 14 marzo 2003, n.
2   (Programmazione   negoziata   regionale)  le  parole  «La  giunta
regionale,  con  uno  o  piu' regolamenti, definisce» sono sostituite
dalle  parole  «Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  secondo le
competenze stabilite dallo statuto, sono definite».
    2.  Alla  legge  regionale  24 novembre 2000, n. 27 (Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente
«Norme  sulle  procedure  della  programmazione, sul bilancio e sulla
contabilita'  della regione» in attuazione del decreto legislativo n.
76 del 28 marzo 2000) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma  1  dell'Art.  2  le  parole  «La giunta regionale
adotta»  sono  sostituite  dalle  parole  «E'  adottato,  secondo  le
competenze stabilite dallo statuto,»;
      b) il comma 3 dell'Art. 2 e' abrogato.
    3.  Al  comma  2  dell'Art.  18 della legge regionale 13 febbraio
2003,  n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza  operanti  in  Lombardia) le parole «dalla
giunta regionale» sono sostituite dalle parole «secondo le competenze
stabilite dallo statuto».
    4.  Al  comma  3  dell'Art.  3 della, legge regionale 23 novembre
2001,  n.  22  (Azioni  di  sostegno  e valorizzazione della funzione
sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori) le
parole  «da  emanarsi  da  parte.  della giunta regionale, sentita la
competente  commissione  consiliare» sono sostituite dalle parole «da
emanarsi secondo le competenze stabilite dallo statuto».
    5. Al comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 27 novembre 2001,
n.  23  (Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti
di  radiazioni  ionizzanti  a  scopo  medico)  le  parole  «La giunta
regionale»  sono  soppresse;  la  parola «adotta» e' sostituita dalle
parole «e' adottato, secondo le competenze stabilite dallo statuto,».
    6.  Alla  legge  regionale  16 agosto  1993,  n. 26 (Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per la tutela dell'equilibrio
ambientale  e  disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma  9  dell'Art.  21  le  parole «La giunta regionale
predispone»  sono  sostituite  dalle  parole «E' adottato, secondo le
competenze stabilite dallo statuto,»;
      b) al  comma  1 dell'Art. 26 le parole «La giunta regionale che
acquisisce»  sono  sostituite  dalla  parola  «Acquisito»;  la parola
«regolamenta»  e'  sostituita dalle parole «con regolamento, adottato
secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinate»;
      c) al  comma  3  dell'Art.  26  le  parole «La giunta regionale
disciplina»  sono  sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato
secondo le competenze stabilite dallo statuto, e' disciplinato»;
      d) al  comma  4  dell'Art.  27  le parole «La giunta regionale,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana con regolamento» sono sostituite dalle parole «Con regolamento,
adottato   secondo   le  competenze  stabilite  dallo  statuto,  sono
stabilite»;
      e) al  comma  1  dell'Art.  39  le  parole «La giunta regionale
disciplina»  sono  sostituite  dalle parole «Con regolamento adottato
secondo le competenze stabilite dallo statuto, e' disciplinato»;
      f) alla  lettera  d) del comma 2 dell'Art. 43 sono soppresse le
parole  «dalla  giunta  regionale»  e  dopo  le  parole  «regolamento
regionale»  sono  aggiunte  le parole «adottato secondo le competenze
stabilite dallo statuto».
    7.  Alla  legge  regionale  30 luglio  2001,  n.  12  (Norme  per
l'incremento  e  la  tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della
pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) al  comma  11 dell'Art. 7 le parole «dalla giunta regionale»
sono soppresse;
      b) al  comma  12  dell'Art.  7  le  parole «la giunta regionale
classifica  le  acque e disciplina» sono sostituite dalle parole «con
regolamento,  adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,
sono classificate le acque e disciplinate»;
      c) al  comma  1 dell'Art. 10 le parole «dalla giunta regionale»
sono soppresse;
      d) al  comma  2  dell'Art.  12  le parole «La giunta regionale,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con  proprio  atto,  sentita la commissione consiliare competente per
materia,  stabilisce»  sono  sostituite dalle parole «con regolamento
regionale,  adottato  secondo  le  competenze previste dallo statuto,
sono stabilite»;
      e) al  comma  1 dell'Art. 13 le parole «dalla giunta regionale»
sono soppresse;
      f) al  comma  2  dell'Art.  16  le  parole «la giunta regionale
disciplina»  sono  soppresse;  dopo  le  parole  «delle  stesse» sono
inserite le parole «sono disciplinati»;
      g) al  comma  3  dell'Art.  20  le parole «la giunta regionale,
sentita  la commissione consiliare competente e la consulta regionale
della  pesca,  provvede  all'emanazione  del»  sono  sostituite dalle
parole  «sentita  la  consulta  regionale  della  pesca,  e' emanato,
secondo le competenze stabilite dallo statuto, il».
    8.  Alla  legge  regionale  10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e
sviluppo  del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) al  comma  1  dell'Art.  13  le  parole  la giunta regionale
provvede»  sono sostituite dalle parole si provvede» e dopo la parola
«regolamento»   sono   aggiunte  le  parle  «,  adottato  secondo  le
competenze stabilite dallo statuto,»;
      b) alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 15 le parole «da parte
della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente»
sono  sostituite  dalle  parole  «,  adottato  secondo  le competenze
stabilite dallo statuto».
    9. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 3 giugno 2003, n.
6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) le
parole  «la  giunta  regionale  sentita  la  commissione  consiliare,
competente,»  sono  sostituite  dalla  parola  «Si»  e dopo la parola
«regolamenti»   sono  aggiunte  le  parole  «,  adottati  secondo  le
competenze stabilite dallo statuto,».
    10. Al comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 13 aprile 2001,
n.  7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende
ricettive all'aria aperta) le parole «La giunta regionale, sentita la
commissione  consiliare competente» sono sostituite dalla parola «Si»
e  dopo  la  parola  «attuativo»  sono  aggiunte  le parole «adottato
secondo le competenze stabilite dallo statuto».
    11.  Alla  legge  regionale  8 ottobre  2002, n. 26 (Norme per lo
sviluppo  dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma 2 dell'Art. 9 le parole «la giunta regionale» sono
sostituite  dalle parole «con regolamento regionale, adottato secondo
le  competenze  stabilite  dallo statuto,» e le parole «definisce con
regolamento» sono sostituite dalle parole «sono definiti»;
      b)  al  comma 6 dell'Art. 13 le parole «della giunta regionale»
sono  sostituite  dalle  parole  «,  adottato  secondo  le competenze
stabilite dallo statuto,»;
      c) al  comma  4 dell'Art. 14 le parole «della giunta regionale»
sono  sostituite  dalle  parole  «,  adottato  secondo  le competenze
stabilite dallo statuto»;
      d) al comma 1 dell'Art. 15 le parole «da apposito provvedimento
della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «con regolamento
regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»;
      e) al  comma  3 dell'Art. 16 le parole «della giunta regionale»
sono  sostituite  dalle  parole  «,  adottato  secondo  le competenze
stabilite dallo statuto»;
      f) al  comma  2 dell'Art. 18 le parole «dalla giunta regionale»
sono  sotituite dalle parole «, secondo le competenze stabilite dallo
statuto,»;
      g) al  comma  6  dell'Art.  20  le  parole «provvedimento della
giunta regionale» sono sostituite dalle parole «regolamento».
    12.  Alla  legge  regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e
sviluppo  della  rete viaria d'interesse regionale) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al   comma   1  dell'Art.  5-bis  le  parole  «della  giunta
regionale»  sono  sostituite  dalle  parole  «,  adottato  secondo le
competenze stabilite dallo statuto,»;
      b) al  comma  2  dell'Art.  8  dopo  la  parola «adottare» sono
aggiunte le parole «secondo le competenze stabilite dallo statuto,» e
le parole «da parte della giunta regionale» sono soppresse;
      c) al comma 1 dell'Art. 17 le parole «La giunta regionale» sono
sostituite dalle parole «La Regione».
    13. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 12 gennaio 2002,
n.  1  (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e
locale)  le  parole  «la  giunta regionale» sono soppresse; la parola
«disciplina» e' sostituita dalle parole «sono disciplinati» e dopo la
parola  «regolamento»  sono aggiunte le parole «, adottato secondo le
competenze stabilite dallo statuto,».
    14.  Alla  legge  regionale  29 ottobre  1998, n. 22 (Riforma del
trasporto  pubblico  locale  in Lombardia) sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) al   comma  1  dell'Art.  11-sexies  le  parole  «La  giunta
regionale  disciplina  con  regolamento» sono sostituite dalle parole
«con  regolamento,  adottato  secondo  le  competenze stabilite dallo
statuto, e' disciplinata»;
      b) al   comma  2  dell'Art.  11-sexies  le  parole  «La  giunta
regionale» sono soppresse; le parole «puo' stabilire» sono sostituite
dalle parole «si possono stabilire»;
      c) al   comma  3  dell'Art.  11-sexies  le  parole  «La  giunta
regionale»  sono soppresse; la parola «determina» e' sostituita dalla
parola «sono determinate»;
      d) al  comma  1  dell'Art.  11-septies  le  parole  «La  giunta
regionale» sono soppresse; la parola «disciplina» e' sostituita dalle
parole «e' disciplinata» e dopo la parola «regolamenti» sono aggiunte
le   parole   «,  adottati  secondo  le  competenze  stabilite  dallo
statuto,»;
      e) al   comma  3-quater  dell'Art.  23  le  parole  «la  giunta
regionale,  sentita  la  competente commissione consiliare, individua
con  apposito  provvedimento»  sono  sostituite  dalle  parole  «sono
individuate, con apposito provvedimento».
    15. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma
della  disciplina  regionale in materia di polizia locale e sicurezza
urbana) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) la  rubrica  dell'Art.  19  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Rinvio a regolamenti regionali»;
      b) l'alinea  del  comma  1  dell'Art.  19  «e'  sostituito  dal
seguente:  «Con uno o piu' regolamenti regionali, adottati secondo le
competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinati:».
    16.  Alla  legge  regionale  11  luglio 1997, n. 31 (Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al   comma   9-quater  dell'Art.  6  le  parole  «La  giunta
regionale,  con  propria  deliberazione,  disciplina» sono sostituite
dalle   parole   «Con  regolamento  regionale,  adottato  secondo  le
competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinati»;
      b) al  comma  9-quinquies  dell'Art.  6  le  parole  «la giunta
regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «e' disciplinato».
    17.  Alla  legge  regionale.  11 maggio  2001, n. 11 (Norme sulla
protezione   ambientale  dall'esposizione  a  campi  elettromagnetici
indotti   da   impiantifissi   per  le  telecomunicazioni  e  per  la
radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma  14  dell'Art. 4 le parole «della giunta regionale
adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale»
sono  sostituite  dalle  parole»,  adottato  «secondo  le  competenze
stabilite dallo statuto»;
      b) al  comma  4  dell'Art.  6 le parole «della giunta regionale
adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale»
sono  sostituite  dalle  parole  «,  adottato  secondo  le competenze
stabilite dallo statuto»;
      c) al  comma  12  dell'Art. 7 le parole «della giunta regionale
adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale»
sono  sostituite  dalle  parole  «,  adottato  secondo  le competenze
stabilite dallo statuto»;
      d) al  comma  9 dell'Art. 10 le parole «della giunta regionale»
sono soppresse;
      e) al  comma  4  dell'Art.  11 le parole «con regolamento della
giunta   regionale   adottato»  sono  sostituite  dalle  parole  «con
deliberazione della giunta regionale adottata».
    18.  Alla  legge  regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle
disposizioni  legislative  regionali  in  materia  tributaria - Testo
unico  della  disciplina  dei  tributi  regionali)  sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma 7 dell'art. 13 le parole «La giunta regionale, con
uno  o piu' regolamenti, emana» sono sostituite dalle parole «Con uno
o  piu'  regolamenti,  adottati secondo le competenze stabilite dallo
statuto, sono stabilite»;
      b) il comma 1 dell'Art. 97 e' abrogato.
    19.  Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme. in materia
di bonifica e irrigazione) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma  4  dell'Art. 4 le parole «dalla giunta regionale»
sono sostituite dalle parole «, secondo le competenze stabilite dallo
statuto,»;
      b) alla lettera g) del comma 1 dell'Art. 5 le parole «approvato
dalla  giunta  regionale»  sono  sostituite  dalle  parole  «adottato
secondo le competenze stabilite dallo statuto»;
      c) al  comma  2  dell'Art.  7  le  parole «La giunta regionale,
sentita   le   commissione   consiliare  competente,  disciplina  con
regolamento»  sono sostituite dalle parole «Con apposito regolamento,
adottato   secondo   le   competenze   stabilite  dallo  statuto,  e'
disciplinato»;
      d) il  primo periodo del comma 5 dell'Art. 10 e' sostituito dal
seguente:  «La  giunta  regionale  individua  il  reticolo  idrico di
competenza  dei  consorzi  di  bonifica.  E'  approvato,  secondo  le
competenze  stabilite  dallo statuto, apposito regolamento di polizia
idraulica.»;
      e) al  comma  3 dell'Art. 13 le parole «La giunta regionale con
regolamento definisce» sono sostituite dalle parole «Con regolamento,
adottato   secondo   le  competenze  stabilite  dallo  statuto,  sono
definiti»;
      f) al  comma  4 dell'Art. 16 le parole «La giunta regionale con
proprio  regolamento  stabilisce»  sono  sostituite dalle parole «Con
regolamento,  adottato  secondo le competenze previste dallo statuto,
sono stabiliti».
    20.  Al comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale 27 marzo 2000,
n.  17  (Misure  urgenti  in  tema  di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) le parole
«la  giunta  regionale  emana»  sono  sostituite  dalle  parole «sono
emanati».
    21.  Alla  legge  regionale  19  maggio  1997,  n. 14 (Disciplina
dell'attivita'  contrattuale. della Regione, degli enti ed aziende da
essa  dipendenti,  compresi  gli  enti  operanti  nel  settore  della
sicurezza  sociale  e le aziende operanti nel settore dell'assistenza
sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma  3  dell'Art. 3 le parole «della giunta regionale»
sono  sostituite  dalle  parole  «,  adottato  secondo  le competenze
stabilite dallo statuto,»;
      b) al  comma  7 dell'Art. 3 le parole «La giunta regionale, con
regolamento,   definisce»   sono   sostituite   dalle   parole   «Con
regolamento,  adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,
sono definiti».
    22.   Alla   legge   regionale   28 aprile  1997,  n.  12  (Nuova
classificazione  delle  aziende  alberghiere e regolamentazione delle
case   ed  appartamenti  per  vacanze)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) al  comma 1 dell'Art. 18-bis le parole «La giunta regionale,
con  appositi  regolamenti, indica» sono sostituite dalle parole «Con
appositi  regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo
statuto, sono indicati»;
      b) al  comma 2 dell'art. 18-bis le parole «ai regolamenti della
Giunta» sono sostituite dalle parole «ai predetti regolamenti».
    23.  Al  comma  8-bis dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile
1985,  n.  33 (Norme in materia di pubblicita' degli atti regionali e
riordino  delle  disposizioni  relative al Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia) le parole «della giunta regionale» sono sostituite
dalle   parole   «adottato  secondo  le  competenze  stabilite  dallo
Statuto,».
    24.  Al  comma  6  dell'art.  4 della legge regionale 30 novembre
1983,  n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza naturale e
ambientale)   le  parole  «,  la  giunta  regionale  definisce»  sono
sostituite   dalle   parole   «sono   definiti»   e  dopo  la  parola
«regolamento» sono aggiunte le parole «adottato secondo le competenze
stabilite dallo statuto,».
    25.  Al  comma  150-septies  dell'art.  4  della  legge regionale
5 gennaio  2000,  n.  1  (Riordino  del  sistema  delle  autonomie in
Lombardia.  Attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n.  59)  le  parole  «della  giunta  regionale» sono
soppresse  e  dopo  la  parola «adottarsi» sono aggiunte le parole «,
secondo le competenze stabilite dallo Statuto,».