(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 7 maggio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche a leggi regionali in materia di potesta' regolamentare 1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) le parole «La giunta regionale, con uno o piu' regolamenti, definisce» sono sostituite dalle parole «Con uno o piu' regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono definite». 2. Alla legge regionale 24 novembre 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione» in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'Art. 2 le parole «La giunta regionale adotta» sono sostituite dalle parole «E' adottato, secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; b) il comma 3 dell'Art. 2 e' abrogato. 3. Al comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «secondo le competenze stabilite dallo statuto». 4. Al comma 3 dell'Art. 3 della, legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori) le parole «da emanarsi da parte. della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare» sono sostituite dalle parole «da emanarsi secondo le competenze stabilite dallo statuto». 5. Al comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 (Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico) le parole «La giunta regionale» sono soppresse; la parola «adotta» e' sostituita dalle parole «e' adottato, secondo le competenze stabilite dallo statuto,». 6. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9 dell'Art. 21 le parole «La giunta regionale predispone» sono sostituite dalle parole «E' adottato, secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; b) al comma 1 dell'Art. 26 le parole «La giunta regionale che acquisisce» sono sostituite dalla parola «Acquisito»; la parola «regolamenta» e' sostituita dalle parole «con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinate»; c) al comma 3 dell'Art. 26 le parole «La giunta regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, e' disciplinato»; d) al comma 4 dell'Art. 27 le parole «La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con regolamento» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono stabilite»; e) al comma 1 dell'Art. 39 le parole «La giunta regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «Con regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, e' disciplinato»; f) alla lettera d) del comma 2 dell'Art. 43 sono soppresse le parole «dalla giunta regionale» e dopo le parole «regolamento regionale» sono aggiunte le parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto». 7. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 11 dell'Art. 7 le parole «dalla giunta regionale» sono soppresse; b) al comma 12 dell'Art. 7 le parole «la giunta regionale classifica le acque e disciplina» sono sostituite dalle parole «con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono classificate le acque e disciplinate»; c) al comma 1 dell'Art. 10 le parole «dalla giunta regionale» sono soppresse; d) al comma 2 dell'Art. 12 le parole «La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce» sono sostituite dalle parole «con regolamento regionale, adottato secondo le competenze previste dallo statuto, sono stabilite»; e) al comma 1 dell'Art. 13 le parole «dalla giunta regionale» sono soppresse; f) al comma 2 dell'Art. 16 le parole «la giunta regionale disciplina» sono soppresse; dopo le parole «delle stesse» sono inserite le parole «sono disciplinati»; g) al comma 3 dell'Art. 20 le parole «la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e la consulta regionale della pesca, provvede all'emanazione del» sono sostituite dalle parole «sentita la consulta regionale della pesca, e' emanato, secondo le competenze stabilite dallo statuto, il». 8. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'Art. 13 le parole la giunta regionale provvede» sono sostituite dalle parole si provvede» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parle «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; b) alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 15 le parole «da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto». 9. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) le parole «la giunta regionale sentita la commissione consiliare, competente,» sono sostituite dalla parola «Si» e dopo la parola «regolamenti» sono aggiunte le parole «, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto,». 10. Al comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta) le parole «La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente» sono sostituite dalla parola «Si» e dopo la parola «attuativo» sono aggiunte le parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto». 11. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'Art. 9 le parole «la giunta regionale» sono sostituite dalle parole «con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,» e le parole «definisce con regolamento» sono sostituite dalle parole «sono definiti»; b) al comma 6 dell'Art. 13 le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; c) al comma 4 dell'Art. 14 le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»; d) al comma 1 dell'Art. 15 le parole «da apposito provvedimento della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»; e) al comma 3 dell'Art. 16 le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»; f) al comma 2 dell'Art. 18 le parole «dalla giunta regionale» sono sotituite dalle parole «, secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; g) al comma 6 dell'Art. 20 le parole «provvedimento della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «regolamento». 12. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria d'interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'Art. 5-bis le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; b) al comma 2 dell'Art. 8 dopo la parola «adottare» sono aggiunte le parole «secondo le competenze stabilite dallo statuto,» e le parole «da parte della giunta regionale» sono soppresse; c) al comma 1 dell'Art. 17 le parole «La giunta regionale» sono sostituite dalle parole «La Regione». 13. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) le parole «la giunta regionale» sono soppresse; la parola «disciplina» e' sostituita dalle parole «sono disciplinati» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,». 14. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'Art. 11-sexies le parole «La giunta regionale disciplina con regolamento» sono sostituite dalle parole «con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, e' disciplinata»; b) al comma 2 dell'Art. 11-sexies le parole «La giunta regionale» sono soppresse; le parole «puo' stabilire» sono sostituite dalle parole «si possono stabilire»; c) al comma 3 dell'Art. 11-sexies le parole «La giunta regionale» sono soppresse; la parola «determina» e' sostituita dalla parola «sono determinate»; d) al comma 1 dell'Art. 11-septies le parole «La giunta regionale» sono soppresse; la parola «disciplina» e' sostituita dalle parole «e' disciplinata» e dopo la parola «regolamenti» sono aggiunte le parole «, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; e) al comma 3-quater dell'Art. 23 le parole «la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con apposito provvedimento» sono sostituite dalle parole «sono individuate, con apposito provvedimento». 15. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell'Art. 19 e' sostituita dalla seguente: «Rinvio a regolamenti regionali»; b) l'alinea del comma 1 dell'Art. 19 «e' sostituito dal seguente: «Con uno o piu' regolamenti regionali, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinati:». 16. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9-quater dell'Art. 6 le parole «La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina» sono sostituite dalle parole «Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono disciplinati»; b) al comma 9-quinquies dell'Art. 6 le parole «la giunta regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «e' disciplinato». 17. Alla legge regionale. 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impiantifissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14 dell'Art. 4 le parole «della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole», adottato «secondo le competenze stabilite dallo statuto»; b) al comma 4 dell'Art. 6 le parole «della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»; c) al comma 12 dell'Art. 7 le parole «della giunta regionale adottato su proposta dell'assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»; d) al comma 9 dell'Art. 10 le parole «della giunta regionale» sono soppresse; e) al comma 4 dell'Art. 11 le parole «con regolamento della giunta regionale adottato» sono sostituite dalle parole «con deliberazione della giunta regionale adottata». 18. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 dell'art. 13 le parole «La giunta regionale, con uno o piu' regolamenti, emana» sono sostituite dalle parole «Con uno o piu' regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono stabilite»; b) il comma 1 dell'Art. 97 e' abrogato. 19. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme. in materia di bonifica e irrigazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell'Art. 4 le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; b) alla lettera g) del comma 1 dell'Art. 5 le parole «approvato dalla giunta regionale» sono sostituite dalle parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto»; c) al comma 2 dell'Art. 7 le parole «La giunta regionale, sentita le commissione consiliare competente, disciplina con regolamento» sono sostituite dalle parole «Con apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, e' disciplinato»; d) il primo periodo del comma 5 dell'Art. 10 e' sostituito dal seguente: «La giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica. E' approvato, secondo le competenze stabilite dallo statuto, apposito regolamento di polizia idraulica.»; e) al comma 3 dell'Art. 13 le parole «La giunta regionale con regolamento definisce» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono definiti»; f) al comma 4 dell'Art. 16 le parole «La giunta regionale con proprio regolamento stabilisce» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze previste dallo statuto, sono stabiliti». 20. Al comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) le parole «la giunta regionale emana» sono sostituite dalle parole «sono emanati». 21. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attivita' contrattuale. della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'Art. 3 le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,»; b) al comma 7 dell'Art. 3 le parole «La giunta regionale, con regolamento, definisce» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono definiti». 22. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'Art. 18-bis le parole «La giunta regionale, con appositi regolamenti, indica» sono sostituite dalle parole «Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo statuto, sono indicati»; b) al comma 2 dell'art. 18-bis le parole «ai regolamenti della Giunta» sono sostituite dalle parole «ai predetti regolamenti». 23. Al comma 8-bis dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicita' degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) le parole «della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,». 24. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) le parole «, la giunta regionale definisce» sono sostituite dalle parole «sono definiti» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo statuto,». 25. Al comma 150-septies dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) le parole «della giunta regionale» sono soppresse e dopo la parola «adottarsi» sono aggiunte le parole «, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,».