(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 64 del 25 maggio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
        Partecipazione della Regione all'associazione CAMINA
    1.  Al  fine  di perseguire il miglioramento della qualita' della
vita   nei   contesti  urbani  ed  extraurbani  anche  attraverso  la
promozione  di  citta'  sostenibili  per i bambini e i ragazzi, ed in
continuita' con gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999,
n.  40  (Promozione  delle  citta'  dei  bambini  e  delle bambine) e
successive  modifiche,  la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'Art.
47  dello statuto, e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore
alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana «Citta' amiche
dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)».
    2.  La  Regione  riconosce  che  il perseguimento delle finalita'
indicate  al  comma  1  avvenga attraverso la necessaria integrazione
delle  politiche  e  degli  interventi  di  settore,  con particolare
riferimento  alle  politiche  sociali e sanitarie, del tempo libero e
culturali,  di  pianificazione  e  programmazione  territoriale, alla
mobilita' e sviluppo sostenibile, alla scuola.
    3. L'associazione persegue le seguenti finalita':
      a) diffondere  la  cultura  e  la  conoscenza  dei  diritti dei
soggetti in eta' evolutiva;
      b) promuovere  il miglioramento della qualita' ambientale delle
citta' e del territorio extraurbano;
      c) incentivare  la partecipazione dei bambini e di ragazzi alla
vita civile;
      d) promuovere  azioni  tese  a  costruire forme di scambio e di
confronto di esperienze di partecipazione con la comunita' piu' ampia
e le diverse realta' locali, nazionali ed internazionali.