(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 64 del 25 maggio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Partecipazione della Regione all'associazione CAMINA 1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' della vita nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di citta' sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuita' con gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle citta' dei bambini e delle bambine) e successive modifiche, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'Art. 47 dello statuto, e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana «Citta' amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)». 2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di pianificazione e programmazione territoriale, alla mobilita' e sviluppo sostenibile, alla scuola. 3. L'associazione persegue le seguenti finalita': a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in eta' evolutiva; b) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale delle citta' e del territorio extraurbano; c) incentivare la partecipazione dei bambini e di ragazzi alla vita civile; d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze di partecipazione con la comunita' piu' ampia e le diverse realta' locali, nazionali ed internazionali.