(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 16 giugno 2004) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 2, comma 38 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, che, al fine di conservare la memoria storica della catastrofe in Friuli del 1976 e per sensibilizzare la popolazione sull'opera di prevenzione nelle zone ad altro rischio sismico, affida all'associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'organizzazione, l'allestimento e La gestione nel comune di Venzone di un laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione; Visto il comma 39 del citato Art. 2 della legge regionale n. 1/2004, che affida la cura dell'organizzazione e dell'allestimento del laboratorio-mostra all'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, che vi provvede d'intesa con l'amministrazione comunale di Venzone e con la responsabilita' scientifica dell'Universita' degli studi di Udine; Visto, altresi', il successivo comma 40 dell'Art. 2 della legge regionale 1/2004, che affida la gestione del laboratorio- mostra, una volta allestito, all'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, prevedendo altresi', qualora la citata Associazione dei sindaci venga meno o rinunci a tale compito, che vi provveda il comune di Venzone; Visto il comma 41 del citato Art. 2 della legge regionale n. 1/2004, che per le finalita' sopra descritte autorizza la spesa di 125.000,00 euro, per l'anno 2004, a carico dell'unita' previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1604 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, Ritenuto, in considerazione della molteplicita' dei soggetti coinvolti e della pluralita' degli adempimenti previsti, di dover definire le modalita' di erogazione che garantiscano il migliore utilizzo dello stanziamento di cui all'Art. 2, comma 41, della legge regionale n. 1/2004; Ritenuto necessario, al fine di favorire la realizzazione del progetto, prevedere l'erogazione anticipata ed in unica soluzione dell'intera somma prevista nello stanziamento del bilancio regionale per l'anno 2004, con l'obbligo per il soggetto beneficiano di restituire la quota eventualmente non utilizzata; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1090 del 29 aprile 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento di definizione delle modalita' di erogazione dell'assegnazione di cui all'Art. 2, commi 38 - 41 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 13 maggio 2004 ILLY Regolamento di definizione delle modalita' di erogazione dell'assegnazione di cui all'Art. 2, commi 38 - 41 della legge regionale 1/2004, per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento definisce le modalita' di erogazione dell'assegnazione prevista all'Art. 2, commi 38-41, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione nel comune di Venzone di un laboratorio-mostra sul terremoto del 1976 e la ricostruzione in Friuli.