(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 24 del 16 giugno 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, Art. 5, comma 94
che  prevede  la  concessione  di  aiuti  alle imprese logistiche che
intendono  organizzare servizi di autostrada viaggiante su rotaia con
origine   e  destinazione  presso  uno  scalo  ferroviario  o  centro
intermodale ubicato nel territorio della Regione;
    Rilevato che, al sensi del comma 97, dell'Art. 5 della richiamata
legge  regionale  n.  1/2003,  le  procedure  per  l'attuazione delle
finalita'   di   cui  al  comma  94  sono  disciplinate  da  apposito
regolamento  da  sottoporre  a  notifica  preventiva alla Commissione
europea,  ai  sensi dell'Art. 88, paragrafo 3 del trattato istitutivo
dell'Unione europea;
    Vista  la  deliberazione  di data 14 maggio 2003, n. 1263, con la
quale  la  giunta  regionale ha approvato lo schema di regolamento di
cui trattasi;
    Considerato  che  lo  schema  di  regolamento  in parola e' stato
notificato alla Commissione europea in data 22 luglio 2003;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  europea di data 3 marzo
2004.  con la quale la commissione stessa ha deciso di considerare le
misure  di  aiuto  notificate,  compatibili con il Trattato in virtu'
dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato medesimo;
    Visto  il  testo  del  regolamento  predisposto  dalla competente
direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilita'
e  delle  infrastrutture  di  trasporto conforme a quello autorizzato
alla commissione europea;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1103 del
29 aprile 2004;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «regolamento  che disciplina la concessione di
aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia
in   attuazione  al  comma  94  dell'Art.  5  della  legge  regionale
29 gennaio  2003,  n. 1 (Legge finanziaria 2003)» di competenza della
direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilita'
e  delle  infrastrutture di trasporto, nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 maggio 2004
                                ILLY

Regolamento  che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione
di  servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione al comma
94,  Art.  5  della  legge  regionale  29 gennaio  2003,  n. 1 (Legge
                         finanziaria 2003).

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a

    1.  li  presente  regolamento  disciplina la concessione di aiuti
alle   imprese   logistiche  che  intendono  organizzare  servizi  di
autostrada viaggiante su rotaia con origine o destinazione presso uno
scalo  ferroviario  o centro intermodale ubicato nel territorio della
Regione,  in  attuazione dei commi 94, 95, 96 e 97 dell'Art. 5, della
legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).