(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 7 maggio 2004) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Estensione dell'Art. 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'Art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e che non siano dipendenti pubblici. 2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa valutata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004. 3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione. 4. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 600 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.