(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
              Regione Sicilia n. 20 del 7 maggio 2004)
                REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Estensione dell'Art. 4 della legge regionale n. 20
                   del 1999 ai figli delle vittime
                del disastro aereo di Montagna Longa
    1.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'Art. 4 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli, nati
o  residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna
Longa  del  5 maggio  1972,  a condizione che non abbiano superato il
quarantacinquesimo anno di eta' e che non siano dipendenti pubblici.
    2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
valutata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004.
    3.  Agli  oneri  di  cui  al comma 2 si provvede, per l'esercizio
finanziario  2004, con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2,
capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
    4.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in
600  migliaia  di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio
pluriennale    della   Regione,   UPB   4.2.1.5.2,   codice   120201,
accantonamento 1001.