(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 24 del 4 giugno 2004) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Liquidazione dell'ente acquedotti siciliani 1. A seguito della costituzione della societa' mista «Sicilacque S.p.a.», in attuazione dell'Art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'ente acquedotti siciliani (EAS) e' posto in liquidazione. 2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione. 3. Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004, le partecipazioni dell'ente acquedotti siciliani detenute in societa' per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall'assessore regionale per i lavori pubblici su delega del Presidente della Regione. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione. 4. Nel rispetto delle esigenze di funzionalita' dell'ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla societa' «Sicilacque S.p.a.» e/o agli ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle societa' di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, e' consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorita' per le esigenze connesse alle attivita' proprie dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e della presidenza della Regione. 5. Le societa' di cui al comma 2-quater dell'Art. 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime societa'.