(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
              Regione Sicilia n. 24 del 4 giugno 2004)
                REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Liquidazione dell'ente acquedotti siciliani
    1.  A seguito della costituzione della societa' mista «Sicilacque
S.p.a.»,  in  attuazione dell'Art. 23 della legge regionale 27 aprile
1999,  n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal
1° settembre  2004  l'ente  acquedotti  siciliani  (EAS)  e' posto in
liquidazione.
    2.  Il  Presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'assessore
regionale  per  i  lavori  pubblici,  previa  delibera  della  giunta
regionale,  nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei
revisori dell'ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.
    3.  Con  l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite
alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile
2004,  le  partecipazioni  dell'ente acquedotti siciliani detenute in
societa'  per  azioni.  I  diritti  corporativi  inerenti  le  azioni
trasferite  sono  esercitati  dall'assessore  regionale  per i lavori
pubblici su delega del Presidente della Regione. Per le finalita' del
presente  comma  e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la
spesa  di  4.150  migliaia  di euro, cui si fa fronte con parte delle
disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2,  capitolo 215704, accantonamento
1001 del bilancio della Regione.
    4.   Nel  rispetto  delle  esigenze  di  funzionalita'  dell'ente
acquedotti  siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti
e  del  passaggio  delle  gestioni  di  reti  idriche  alla  societa'
«Sicilacque  S.p.a.»  e/o agli ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o
alle  societa'  di gestione del servizio idrico integrato, nelle more
della  definizione  delle  procedure  di  liquidazione  dell'ente, e'
consentito,  previa  concertazione sindacale, il comando di personale
dello  stesso  ente  presso  l'amministrazione regionale, con oneri a
carico   dell'EAS,  con  priorita'  per  le  esigenze  connesse  alle
attivita'  proprie  dell'assessorato  regionale dei lavori pubblici e
della presidenza della Regione.
    5. Le societa' di cui al comma 2-quater dell'Art. 23, della legge
regionale   27 aprile   1999,   n.   10  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in
posizione  di  comando,  il  personale dell'ente acquedotti siciliani
(EAS);  in  tal  caso  l'ente  acquedotti siciliani (EAS) corrisponde
l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del
trattamento  goduto  dal  personale rispetto a quello contrattuale di
categoria applicato dalle medesime societa'.