(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 28 aprile 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, recante il «Testo
unico in materia di sport e tempo libero»:
    Visti  in  particolare  gli  articoli  12, 13, 17, 18 della legge
predetta,  che  demandano  a  successiva  normativa  regolamentare  i
criteri di priorita' e cli esclusione degli incentivi, i criteri e le
modalita'   di   concessione   dei   benefici  previsti,  nonche'  la
determinazione  della  spesa ammissibile, concernenti rispettivamente
il  sostegno  alle  attivita'  e  manifestazioni sportive e del tempo
libero,  la  tutela del talento sportivo ed il sostegno della pratica
sportiva dei soggetti diversamente dotati;
    Visto  il  regolamento  recante  i  criteri e le modalita' per la
concessione   degli   incentivi   di   cui  alla  normativa  predetta
predisposto  dalla direzione centrale per le identita' linguistiche e
i  migranti,  l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della
pace e della solidarieta';
    Vista  la  legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7  e successive
modifiche,  recante  il  «Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 631 del
19 marzo 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento per la concessione degli incentivi
di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003,
n.  8»,  nel  testo  allegato  al  presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 31 marzo 2004
                                ILLY