(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, recante il «Testo unico in materia di sport e tempo libero»: Visti in particolare gli articoli 12, 13, 17, 18 della legge predetta, che demandano a successiva normativa regolamentare i criteri di priorita' e cli esclusione degli incentivi, i criteri e le modalita' di concessione dei benefici previsti, nonche' la determinazione della spesa ammissibile, concernenti rispettivamente il sostegno alle attivita' e manifestazioni sportive e del tempo libero, la tutela del talento sportivo ed il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati; Visto il regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi di cui alla normativa predetta predisposto dalla direzione centrale per le identita' linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarieta'; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, recante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 631 del 19 marzo 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 marzo 2004 ILLY