(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 2 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1646 del 13 maggio 2002. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'Art. 2 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8 e' cosi' sostituito: «1. La commissione insediata presso la ripartizione provinciale sanita' e' composta da: a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente, b) due rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina generale ed un medico dell'ambito clinico, c) un/una rappresentante dell'ordine degli farmacisti, d) un/una rappresentante dell'ordine dei veterinari, e) un/una rappresentante del collegio degli infermieri, f) un/una rappresentante dell'ordine degli psicologi, g) un esperto/un'esperta della riabilitazione, h) un/una rappresentante scelto/a fra i comitati per le pari opportunita' delle aziende sanitarie, i) tre esperti/esperte designati/e rispettivamente dalle facolta' di medicina e chirurgia delle universita' di Innsbruck, Padova e Verona, j) un esperto/un'esperta della formazione continua dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario».