(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 28 del 2 luglio 2002)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 1646 del
13 maggio 2002.
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  2  del  decreto del presidente della
provincia 22 marzo 2002, n. 8 e' cosi' sostituito:
    «1.  La  commissione insediata presso la ripartizione provinciale
sanita' e' composta da:
      a) il    direttore/la   direttrice   dell'ufficio   provinciale
competente per la formazione del personale sanitario, con funzioni di
presidente,
      b) due  rappresentanti  dell'ordine  dei  medici  chirurghi  ed
odontoiatri  della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina
generale ed un medico dell'ambito clinico,
      c) un/una rappresentante dell'ordine degli farmacisti,
      d) un/una rappresentante dell'ordine dei veterinari,
      e) un/una rappresentante del collegio degli infermieri,
      f) un/una rappresentante dell'ordine degli psicologi,
      g) un esperto/un'esperta della riabilitazione,
      h) un/una  rappresentante  scelto/a  fra i comitati per le pari
opportunita' delle aziende sanitarie,
      i) tre   esperti/esperte   designati/e   rispettivamente  dalle
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  delle universita' di Innsbruck,
Padova e Verona,
      j) un esperto/un'esperta della formazione continua dell'ufficio
provinciale competente per la formazione del personale sanitario».