(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 3 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2333 del 2 luglio 2002; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Nell'eventualita' che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire ai pagamento totale o parziale della tariffa e lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidita', l'ente pubblico competente ai sensi dell'Art. 5, su richiesta dell'interessato, puo' provvedervi a titolo di anticipazione, subordinatamente alla costituzione di ipoteca sui beni o diritti di cui all'Art. 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del suo credito».