(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 37 del 3 settembre 2002)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2333 del
2 luglio 2002;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il  testo  in  lingua  italiana  del  comma 1 dell'Art. 6 del
decreto  del  presidente  della giunta provinciale 11 agosto 2000, n.
30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «1. Nell'eventualita' che le condizioni reddituali e patrimoniali
comportino  per l'utente l'obbligo di contribuire ai pagamento totale
o  parziale  della  tariffa  e  lo  stesso  utente  non  disponga  di
sufficiente liquidita', l'ente pubblico competente ai sensi dell'Art.
5,  su  richiesta  dell'interessato,  puo'  provvedervi  a  titolo di
anticipazione, subordinatamente alla costituzione di ipoteca sui beni
o  diritti di cui all'Art. 2810 del codice civile, fino a concorrenza
dell'importo del suo credito».