(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 39 del 17 settembre 2002)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2536 del
15 luglio 2002;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  7 del decreto del presidente della giunta provinciale
23 febbraio 1998, n. 5, e' cosi' sostituito:
    «Art.  7  (Voci  merceologiche). - 1. Nelle zone per insediamenti
produttivi,  e'  ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative
da  parte dell'autorita' competente e l'invio di comunicazioni per il
commercio   al   dettaglio   in   funzione  di  prevalente  attivita'
artigianale  o  industriale, limitatamente agli articoli strettamente
legati  all'attivita'  principale,  che  vanno indicati nella tabella
riservata  agli  esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti
produttivi.    Spetta    all'autorita'    competente    al   rilascio
dell'autorizzazione  valutare l'omogeneita' degli articoli richiesti,
rispetto   all'attivita'   principale.   Sono  esclusi  gli  articoli
dell'abbigliamento  e  del  settore  alimentare,  ad  eccezione delle
carni,  queste  ultime  congiuntamente  a  salumi,  insaccati,  uova,
spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato
per cani e gatti.
    2.  Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio
di  autorizzazioni  amministrative  e l'invio di comunicazioni per il
commercio  al  dettaglio,  in  funzione  di  prevalente  attivita' di
commercio   all'ingrosso,   limitatamente   alle  voci  merceologiche
individuate dalla legge ed ai relativi articoli di seguito elencati:
Combustibili.
    Combustibili  solidi,  liquidi  e  gassosi,  esclusi  quelli  per
trazione.
Materiali edili.
    Materiali   da  costruzione  di  qualsiasi  tipo,  materiali  per
coperture,  isalamenti e rivestimenti compresa la carta da parati, le
pavimentazioni   e   i  vetri,  recinzioni,  materiali  per  impianti
igienico-sanitari, arredamenti per bagno, legnami anche semilavorati,
marmi, attrezzi e strumenti di misura per l'edilizia.
    Ferramenta  e  metalli,  lamiere  e  profilati,  scale, scaffali,
serrature,   casseforti,  utensili  manuali  ed  elettrici,  macchine
utensili e banchi da lavoro per il bricolage, stendi biancheria, assi
da  stiro,  scope  e  simili.  Materiali ed attrezzi per modellismo e
hobbistica fai da te.
    Colori  e vernici, diluenti, solventi, detergenti, abrasivi, olii
e  grassi  lubrificanti, colle, adesivi, sigillanti, nastri, articoli
per  pittori,  cornici  e stampe. Accessori e lubrificanti per cicli,
motocicli ed auto.
    Piccoli  articoli  in  legno e plastica, contenitori vari, cesti,
ciotole,  reggimensole,  ruote,  palline,  antine,  tondini e piccoli
oggetti da costruire in legno.
    Materiale  elettrico,  strumenti  di  misura  elettrici  e  corpi
illuminanti.
    Articoli,  prodotti  ed  attrezzi  per il giardinaggio, arredo da
giardino, fiori e piante secchi e artificiali.
    Articoli  da  campeggio:  tende,  fornelli e grill, lampade a gas
e torce.
Prodotti per l'esercizio dell'agricoltura.
    Prodotti,  attrezzi,  materiale  tecnico e macchinari in genere e
articoli  vari  per  l'agricoltura  e li giardinaggio. Fiori secchi e
artificiali, nonche' piante di ogni tipo.
Automobili.
    Autoveicoli,   motocicli,  rimorchi  e  roulottes,  anche  usati,
relativi  accessori  e  ricambi, pneumatici, lubrificanti, autoradio.
Attrezzature  per officina. Abbigliamento per l'attivita' sportiva di
motociclismo e automobilismo.
Macchine utensili.
    Macchine, attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli
antincendio.
Mobili.
    Mobili  di  qualsiasi tipo, in particolare per la casa, anche con
elettrodomestici  incorporati,  per  l'ufficio  e  per  il  giardino.
Elettrodomestici  da appoggio: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici,
forni e fornelli. Stufe e caminetti, nonche' carrozzine e passeggini.
    Articoli  di  arredamento  quali: soprammobili, cornici, stampe e
quadri,   corpi   illuminanti,   tappeti,   moquettes,   tessuti  per
l'arredamento,  tende  con relativi supporti, biancheria per la casa.
Materassi,  cuscini,  piumini,  piumoni e trapunte, stendibiancheria,
assi  da stiro, articoli per la pulizia e la cura dei mobili. Per gli
elettrodomestici  da  appoggio  e  gli  articoli  di  arredamento, la
vendita  e'  consentita senza l'esposizione su distinti scaffali o la
creazione  di  uno  specifico  reparto  di  esposizione e vendita, ma
unicamente in combinazione con i mobili esposti.
    3.  L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 puo' essere
rilasciata al massimo per una voce merceologica e purche' l'attivita'
prevalente   venga  gia'  svolta  nell'edificio  in  cui  si  intende
esercitare il commercio al dettaglio. L'autorizzazione amministrativa
per  la  sola  voce  merceologica  automobili  puo' essere rilasciata
indipendentemente dall'esercizio di prevalente attivita' artigianale,
industriale o di commercio all'ingrosso.
    4. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita piu' tipi di
attivita' tra quelle definite prevalenti ai commi 1 e 2, si considera
prevalente  ai  fini  dell'esame  della  domanda,  quella  a  cui  e'
destinata  la  superficie  maggiore  nell'edificio  in cui si intende
esercitare   il   commercio   al   dettaglio.   I   locali  destinati
all'esercizio   del  commercio  al  dettaglio,  devono  possedere  le
caratteristiche di cui all'Art. 8 della legge provinciale 17 febbraio
2000, n. 7 e non possono essere conteggiate anche come superficie per
il commercio all'ingrosso, ai fini del rapporto stabilito dalla legge
fra superfici adibite all'una e all'altra attivita'.
    5.  Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio
di  autorizzazioni  amministrative  per l'esercizio dell'attivita' di
distribuzione   di   carburanti   di  cui  all'Art.  16  della  legge
provinciale  17 febbraio 2000, n. 7, nonche' l'invio di comunicazioni
per  le  forme  speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli
11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 7 agosto 2002
              Il Vicepresidente della provincia: SAURER
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2002
  Registro n. 1, foglio n. 22