(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 17 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2536 del 15 luglio 2002; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Voci merceologiche). - 1. Nelle zone per insediamenti produttivi, e' ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative da parte dell'autorita' competente e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio in funzione di prevalente attivita' artigianale o industriale, limitatamente agli articoli strettamente legati all'attivita' principale, che vanno indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Spetta all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione valutare l'omogeneita' degli articoli richiesti, rispetto all'attivita' principale. Sono esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare, ad eccezione delle carni, queste ultime congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato per cani e gatti. 2. Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, in funzione di prevalente attivita' di commercio all'ingrosso, limitatamente alle voci merceologiche individuate dalla legge ed ai relativi articoli di seguito elencati: Combustibili. Combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi quelli per trazione. Materiali edili. Materiali da costruzione di qualsiasi tipo, materiali per coperture, isalamenti e rivestimenti compresa la carta da parati, le pavimentazioni e i vetri, recinzioni, materiali per impianti igienico-sanitari, arredamenti per bagno, legnami anche semilavorati, marmi, attrezzi e strumenti di misura per l'edilizia. Ferramenta e metalli, lamiere e profilati, scale, scaffali, serrature, casseforti, utensili manuali ed elettrici, macchine utensili e banchi da lavoro per il bricolage, stendi biancheria, assi da stiro, scope e simili. Materiali ed attrezzi per modellismo e hobbistica fai da te. Colori e vernici, diluenti, solventi, detergenti, abrasivi, olii e grassi lubrificanti, colle, adesivi, sigillanti, nastri, articoli per pittori, cornici e stampe. Accessori e lubrificanti per cicli, motocicli ed auto. Piccoli articoli in legno e plastica, contenitori vari, cesti, ciotole, reggimensole, ruote, palline, antine, tondini e piccoli oggetti da costruire in legno. Materiale elettrico, strumenti di misura elettrici e corpi illuminanti. Articoli, prodotti ed attrezzi per il giardinaggio, arredo da giardino, fiori e piante secchi e artificiali. Articoli da campeggio: tende, fornelli e grill, lampade a gas e torce. Prodotti per l'esercizio dell'agricoltura. Prodotti, attrezzi, materiale tecnico e macchinari in genere e articoli vari per l'agricoltura e li giardinaggio. Fiori secchi e artificiali, nonche' piante di ogni tipo. Automobili. Autoveicoli, motocicli, rimorchi e roulottes, anche usati, relativi accessori e ricambi, pneumatici, lubrificanti, autoradio. Attrezzature per officina. Abbigliamento per l'attivita' sportiva di motociclismo e automobilismo. Macchine utensili. Macchine, attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli antincendio. Mobili. Mobili di qualsiasi tipo, in particolare per la casa, anche con elettrodomestici incorporati, per l'ufficio e per il giardino. Elettrodomestici da appoggio: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni e fornelli. Stufe e caminetti, nonche' carrozzine e passeggini. Articoli di arredamento quali: soprammobili, cornici, stampe e quadri, corpi illuminanti, tappeti, moquettes, tessuti per l'arredamento, tende con relativi supporti, biancheria per la casa. Materassi, cuscini, piumini, piumoni e trapunte, stendibiancheria, assi da stiro, articoli per la pulizia e la cura dei mobili. Per gli elettrodomestici da appoggio e gli articoli di arredamento, la vendita e' consentita senza l'esposizione su distinti scaffali o la creazione di uno specifico reparto di esposizione e vendita, ma unicamente in combinazione con i mobili esposti. 3. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 puo' essere rilasciata al massimo per una voce merceologica e purche' l'attivita' prevalente venga gia' svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. L'autorizzazione amministrativa per la sola voce merceologica automobili puo' essere rilasciata indipendentemente dall'esercizio di prevalente attivita' artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso. 4. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita piu' tipi di attivita' tra quelle definite prevalenti ai commi 1 e 2, si considera prevalente ai fini dell'esame della domanda, quella a cui e' destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. I locali destinati all'esercizio del commercio al dettaglio, devono possedere le caratteristiche di cui all'Art. 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 e non possono essere conteggiate anche come superficie per il commercio all'ingrosso, ai fini del rapporto stabilito dalla legge fra superfici adibite all'una e all'altra attivita'. 5. Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti di cui all'Art. 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, nonche' l'invio di comunicazioni per le forme speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 7 agosto 2002 Il Vicepresidente della provincia: SAURER Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2002 Registro n. 1, foglio n. 22