(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 42 dell'8 ottobre 2002)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2588 del
15 luglio 2002;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. Il comma 3 dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta
provinciale 15 dicembre 2000, n. 50, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
    «3.   Il   gettito   della  tariffa  rifiuti  non  puo'  superare
l'ammontare  complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla
gestione dei rifiuti e alla pulizia strade.
    Eventuali  eccedenze  devono  essere  pareggiate entro i due anni
successivi in sede di calcolo della tariffa.».