(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 dell'8 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2588 del 15 luglio 2002; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 dicembre 2000, n. 50, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Il gettito della tariffa rifiuti non puo' superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere pareggiate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa.».