(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 43 del 15 ottobre 2002)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 3082 del 2
settembre 2002;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. Il comma 8 dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta
provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi sostituito:
    «8. Agli appartenenti ai servizi e organizzazioni di cui ai commi
1 e 2 dell'Art. 1, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta',
e'  rilasciata la patente di servizio per la conduzione dei veicoli o
delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi del comma 1 dell'Art. 10, se
sono  in  possesso  di patente di guida civile ai sensi dell'Art. 116
del  codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
o patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a
quella  di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'Art. 6, se hanno
conseguito l'abilitazione di cui al medesimo articolo.»