(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 15 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3082 del 2 settembre 2002; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 8 dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi sostituito: «8. Agli appartenenti ai servizi e organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 1, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', e' rilasciata la patente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi del comma 1 dell'Art. 10, se sono in possesso di patente di guida civile ai sensi dell'Art. 116 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) o patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'Art. 6, se hanno conseguito l'abilitazione di cui al medesimo articolo.»