(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della
              Regione Calabria n. 9 del 15 maggio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

    la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1.  La  presente legge disciplina l'attivita' degli operatori del
turismo  subacqueo e detta norme per l'accertamento dei requisiti per
l'esercizio,   anche   a  scopo  professionale,  delle  attivita'  di
istruttore  e  di  guida  subacquea,  dei  centri  di immersione e di
addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro.
    2.  Restano ferme le competenze dell'autorita' marittima previste
dalla  vigente  normativa  sulle  attivita'  subacquee  ai fini della
sicurezza e degli usi marittimi.
    3. Sono escluse dalla presente legge le attivita' sportive svolte
dalle federazioni del CONI.