(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 9 del 15 maggio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'attivita' degli operatori del turismo subacqueo e detta norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, anche a scopo professionale, delle attivita' di istruttore e di guida subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro. 2. Restano ferme le competenze dell'autorita' marittima previste dalla vigente normativa sulle attivita' subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi. 3. Sono escluse dalla presente legge le attivita' sportive svolte dalle federazioni del CONI.