(Pubblicata  nel  2°  suppl.  al  Bollettino  ufficiale della Regione
                 Piemonte n. 19 del 18 maggio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni   in   materia  di  imposta  regionale  sulle  attivita'
                             produttive

    1.   La   Regione   Piemonte   esercita   i  relativi  poteri  di
accertamento,  di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti
e  disciplinati  dal  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali).
    2.  I  poteri di. accertamento e di riscossione di cui al comma 1
sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali.
    3.  I  proventi  di  tale  imposta  vengono  iscritti nell'Unita'
Previsionale  di  Base  (UPB)  0902  (bilanci  e finanze - Titolo I -
Entrate proprie della regione).