(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 18 maggio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive 1. La Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). 2. I poteri di. accertamento e di riscossione di cui al comma 1 sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali. 3. I proventi di tale imposta vengono iscritti nell'Unita' Previsionale di Base (UPB) 0902 (bilanci e finanze - Titolo I - Entrate proprie della regione).