(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 20 del 20 maggio 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  della  legge  regionale  n.  20/2002, e disposizioni per il
   rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche
   e determinazione dei relativi canoni.
    1. Alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale
5 agosto  2002,  n.  20  (legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la
parola:   «idrauliche»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  alla
determinazione dei relativi canoni».
    2.  Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'Art.
13,  comma  1,  lettere b) e c), della legge regionale n. 20/2002, la
giunta regionale, per cio' che concerne il rilascio della concessioni
relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione
dei  canoni  da  applicare  alle  concessioni stesse, si attiene alle
disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
      a) l'occupazione  di  aree  del  demanio  idrico,  con  o senza
realizzazione di manufatti, e' soggetta al rilascio di concessione da
parte della Regione;
      b) per  il  caso  di  presentazione  di domande concorrenti sul
medesimo  bene,  si  procede  all'aggiudicazione  della concessione a
seguito di procedure ad evidenza pubblica;
      c) i  canoni  da applicare alle concessioni sono definiti nella
tabella di cui all'allegato A della presente legge, e sono soggetti a
rivalutazione  triennale  in  base alla media del tasso di inflazione
programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con
deliberazione   della   giunta   regionale   da  adottarsi  entro  il
31 dicembre   del   terzo  anno  di  validita';  la  tabella  di  cui
all'allegato  A  puo' essere integrata o modificata con provvedimento
della  giunta  regionale,  nel  rispetto  di  criteri  di  analogia e
proporzionalita' con i canoni gia' definiti;
      d) a  decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed
esenzioni  dal  canone  a  favore  degli  enti  pubblici e delle loro
associazioni,  nonche' per particolari tipologie di concessione, come
meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A;
      e) la durata della concessione non puo' essere superiore a nove
anni  e  puo'  essere  estesa  fino  a  diciannove  anni  nel caso di
concessione  rilasciata  ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio
di  una  pubblica  funzione,  o  per  garantire un pubblico servizio,
ovvero  in  considerazione  di  particolari  finalita' perseguite dal
richiedente  e  tenuto  conto degli oneri di ripristino o di bonifica
del bene;
      f) il   procedimento  per  il  rilascio  della  concessione  e'
soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono
definite  diversamente  in  relazione  al tipo di utilizzo richiesto,
secondo quanto precisato nella tabella di cui all'allegato A;
      g) a  garanzia  degli  obblighi derivanti dalla concessione, il
concessionario   e'   tenuto   alla   prestazione   di  una  cauzione
infruttifera  a  favore  della Regione, restituibile alla scadenza su
richiesta  del concessionario; l'entita' della cauzione e' pari a due
annualita'  del  canone,  ma  puo' essere diversamente determinata in
relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
      h) le  province,  i  comuni  e le comunita' montane, nonche' le
loro  forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di
cui alle lettere f) e g).
    3.  I  canoni come definiti dalla presente legge si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2004:
      a) alle  occupazioni  autorizzate provvisoriamente dagli uffici
regionali competenti;
      b) alle  occupazioni  in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di
trasferimento   alla  Regione  ai  sensi  dell'Art.  86  del  decreto
legislativo  31 marzo  l998,  n.  112  (in materia di conferimento di
funzioni   alle   regioni  e  agli  enti  locali)  e  delle  relative
disposizioni  di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un
provvedimento di concessione.
    4.  Per  le occupazioni di cui al comma 3, lettera a), gli uffici
regionali  competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative
concessioni  e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004
e  di  un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni
precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione
della  giunta  regionale  n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi
provvedimenti attuativi.
    5.  Per  le  occupazioni  di  cui  al comma 3, lettera b), per le
quali,  pur  in  mancanza di concessione, si riscontra la presenza di
una  regolare  autorizzazione  idraulica  ai  sensi del regio decreto
25 luglio  1904,  n.  523  (Testo  unico  delle disposizioni di legge
intorno  alle  opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati
sempre  regolarmente  effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o
dalla   Regione,   gli   uffici  regionali  competenti  provvedono  a
richiedere   agli   utilizzatori  la  presentazione  dell'istanza  di
concessione in sanatoria.