(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 20 maggio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica della legge regionale n. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni. 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: «idrauliche» sono inserite le seguenti: «nonche' alla determinazione dei relativi canoni». 2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'Art. 13, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n. 20/2002, la giunta regionale, per cio' che concerne il rilascio della concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati: a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, e' soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione; b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica; c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validita'; la tabella di cui all'allegato A puo' essere integrata o modificata con provvedimento della giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalita' con i canoni gia' definiti; d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonche' per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A; e) la durata della concessione non puo' essere superiore a nove anni e puo' essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene; f) il procedimento per il rilascio della concessione e' soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'allegato A; g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario e' tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entita' della cauzione e' pari a due annualita' del canone, ma puo' essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi; h) le province, i comuni e le comunita' montane, nonche' le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g). 3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004: a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti; b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'Art. 86 del decreto legislativo 31 marzo l998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione. 4. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi. 5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.