(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «disciplina organica dell'artigianato»; Visto, in particolare, l'Art. 45 della stessa legge regionale con cui viene istituito il fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia allo scopo di consentire l'attivazione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali delle imprese artigiane; Visto, inoltre, l'Art. 75 della medesima legge regionale, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono stabilite le misure di aiuto, i criteri e le modalita' di intervento relativi, tra l'altro, ai finanziamenti previsti dall'Art. 45; Visto il proprio decreto n. 0259/Pres. di data 25 luglio 2003, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'Art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12; Visto il proprio decreto n. 0351/Pres. di data 6 ottobre 2003, con cui sono state approvate le modifiche apportate al predetto regolamento; Ritenuto opportuno derogare al divieto di cumulo previsto dall'Art. 3, comma 2 del piu' volte citato regolamento, al fine di consentire un piu' efficace sostegno agli investimenti effettuati dalle imprese artigiane, limitatamente ai casi di garanzia concessa dai consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane della Regione a titolo di «de minimis» alle imprese beneficiarie dei contributi di cui trattasi, sempre che tale cumulo non dia luogo ad un'intensita' d'aiuto superiore al livello fissato dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001; Ritenuto necessario integrare il citato regolamento con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, come disposto dal comma 3 dei medesimi articolo e legge; Ritenuto altresi' necessario integrare il piu' volte richiamato regolamento con le disposizioni che stabiliscono le modalita' e i criteri relativi ai contributi di cui al comma 4 dell'Art. 76 della legge regionale n. 18/2003, come previsto dal comma 13 dei medesimi articolo e legge; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su Conforme deliberazione della giunta regionale n. 729 del 26 marzo 2004; Decreta: 1. Il «regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», approvato con proprio decreto n. 0259/Pres. del 25 luglio 2003, e modificato con proprio decreto n. 0351/Pres. del 6 ottobre 2003, e' modificato ed integrato in conformita' al testo di cui all'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui al citato allegato A quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 aprile 2004 ILLY Modifiche ed integrazioni al «regolamento concernente le misure di aiuto e i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2003, n. 0259/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres. Art. 1. Modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/2003 e modificato con decreto del Presidente della Regiona n. 0351/2003. 1. Il comma 2 dell'Art. 3 del «regolamento concernente le misure di aiuto e i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2003, n. 0259/Pres. e modificato con decreto del presidente dela Regione 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres. e' sostituito dal seguente: «2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici concessi per la stessa iniziativa, ad eccezione delle garanzie concesse dai consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane della Regione a titolo di "de minimis", fermo restando il rispetto dell'intensita' di aiuto fissata dal successivo Art. 5». 2. Dopo l'Art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/2003 e' introdotto il seguente: «Art. 9-bis (Sicurezza nel lavoro). - 1. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza nel lavoro, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.». 3. Dopo l'Art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/2003 e' introdotto il seguente: «Art. 12-bis (Interventi urgenti a favore delle imprese artigiane danneggiate da eventi calamitosi). - 1. Ai sensi dell'Art. 76 della legge regionale, n. 18/2003, l'amministrazione regionale concede alle imprese artigiane danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio, finanziamenti a tasso zero per la durata massima di quindici anni, a copertura totale dell'investimento aziendale per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati. 2. I contratti relativi agli interventi di cui al comma 1 sono stipulati dalle imprese danneggiate con il Mediocredito del Friuli-Venezia' Giulia entro il 31 dicembre 2004. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001. 4. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.».