(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 20 del 19 maggio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  22 aprile  2002,  n.  12 concernente
«disciplina organica dell'artigianato»;
    Visto, in particolare, l'Art. 45 della stessa legge regionale con
cui  viene  istituito  il fondo di rotazione per le imprese artigiane
del  Friuli-Venezia  Giulia allo scopo di consentire l'attivazione di
finanziamenti  agevolati  per  sostenere  gli  investimenti aziendali
delle imprese artigiane;
    Visto,  inoltre,  l'Art.  75  della  medesima legge regionale, ai
sensi  del  quale  con  regolamento  di  esecuzione sono stabilite le
misure di aiuto, i criteri e le modalita' di intervento relativi, tra
l'altro, ai finanziamenti previsti dall'Art. 45;
    Visto  il  proprio  decreto n. 0259/Pres. di data 25 luglio 2003,
con  il quale e' stato approvato il regolamento concernente le misure
di  aiuto,  i  criteri e le modalita' per la concessione alle imprese
artigiane  di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle
dotazioni  del  fondo  di  rotazione  per  le  imprese  artigiane del
Friuli-Venezia   Giulia   come  previsto  dall'Art.  45  della  legge
regionale 22 aprile 2002, n. 12;
    Visto  il  proprio  decreto n. 0351/Pres. di data 6 ottobre 2003,
con  cui  sono  state  approvate  le  modifiche apportate al predetto
regolamento;
    Ritenuto   opportuno  derogare  al  divieto  di  cumulo  previsto
dall'Art.  3,  comma  2 del piu' volte citato regolamento, al fine di
consentire  un  piu'  efficace  sostegno agli investimenti effettuati
dalle  imprese  artigiane, limitatamente ai casi di garanzia concessa
dai  consorzi  garanzia fidi tra le imprese artigiane della Regione a
titolo  di  «de  minimis» alle imprese beneficiarie dei contributi di
cui  trattasi,  sempre che tale cumulo non dia luogo ad un'intensita'
d'aiuto  superiore al livello fissato dal Regolamento (CE) n. 70/2001
della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli
articoli  87  e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole  e  medie  imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
comunita' europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001;
    Ritenuto  necessario  integrare  il  citato  regolamento  con  le
disposizioni  attuative  dei  commi  1  e  2 dell'Art. 73 della legge
regionale  5 dicembre  2003,  n.  18,  come  disposto dal comma 3 dei
medesimi articolo e legge;
    Ritenuto  altresi'  necessario integrare il piu' volte richiamato
regolamento  con  le  disposizioni  che stabiliscono le modalita' e i
criteri  relativi  ai contributi di cui al comma 4 dell'Art. 76 della
legge  regionale  n. 18/2003, come previsto dal comma 13 dei medesimi
articolo e legge;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  Conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 729 del
26 marzo 2004;
                              Decreta:
    1. Il «regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le
modalita'  per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti
per  investimenti  aziendali  a  valere  sulle dotazioni del fondo di
rotazione  per  le  imprese  artigiane  del  Friuli-Venezia  Giulia»,
approvato  con  proprio  decreto  n. 0259/Pres. del 25 luglio 2003, e
modificato  con  proprio decreto n. 0351/Pres. del 6 ottobre 2003, e'
modificato ed integrato in conformita' al testo di cui all'allegato A
al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte integrante e
sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare e fare
osservare le disposizioni di cui al citato allegato A quali modifiche
e integrazioni a regolamento della Regione.
    3.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 14 aprile 2004
                                ILLY
Modifiche  ed  integrazioni  al «regolamento concernente le misure di
aiuto  e  i  criteri  e  le modalita' per la concessione alle imprese
artigiane  di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle
dotazioni  del  fondo  di  rotazione  per  le  imprese  artigiane del
Friuli-Venezia  Giulia»,  approvato  con decreto del Presidente della
Regione  25 luglio  2003,  n. 0259/Pres. e modificato con decreto del
       Presidente della Regione 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres.
                               Art. 1.
Modifiche  al  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione  n.  0259/2003  e modificato con decreto del Presidente della
                        Regiona n. 0351/2003.
    1.  Il comma 2 dell'Art. 3 del «regolamento concernente le misure
di  aiuto  e i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese
artigiane  di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle
dotazioni  del  fondo  di  rotazione  per  le  imprese  artigiane del
Friuli-Venezia  Giulia»,  approvato  con decreto del Presidente della
Regione  25  luglio  2003, n. 0259/Pres. e modificato con decreto del
presidente  dela  Regione 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres. e' sostituito
dal seguente:
    «2.  Le  agevolazioni  non  sono  cumulabili  con  altri benefici
concessi  per  la  stessa  iniziativa,  ad  eccezione  delle garanzie
concesse  dai  consorzi  garanzia fidi fra le imprese artigiane della
Regione  a  titolo  di  "de  minimis",  fermo  restando  il  rispetto
dell'intensita' di aiuto fissata dal successivo Art. 5».
    2.  Dopo  l'Art.  9  del  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente della Regione n. 0259/2003 e' introdotto il seguente:
      «Art.  9-bis  (Sicurezza  nel  lavoro).  -  1. In attuazione di
quanto  disposto  dall'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003,
n.  18,  in materia  di  sicurezza  nel  lavoro,  la  concessione dei
contributi  alle  imprese  e'  subordinata all'autocertificazione, di
data  non  antecedente  a  sei mesi rispetto alla presentazione della
domanda,  da  allegare  all'istanza  di  contributo e resa dal legale
rappresentante  dell'azienda,  attestante il rispetto delle normative
vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge  in  caso  di  accertata  falsita',  la non rispondenza al vero
dell'autocertificazione di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla
concessione  del  contributo.  Ove  questo sia stato gia' erogato, il
beneficiario  del  contributo e l'autore dell'autocertificazione sono
tenuti   solidalmente  a  restituirne  l'importo,  comprensivo  degli
interessi legali.».
    3.  Dopo  l'Art.  12  del  regolamento  approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 0259/2003 e' introdotto il seguente:
    «Art. 12-bis (Interventi urgenti a favore delle imprese artigiane
danneggiate  da  eventi calamitosi). - 1. Ai sensi dell'Art. 76 della
legge regionale, n. 18/2003, l'amministrazione regionale concede alle
imprese   artigiane   danneggiate   direttamente   o   indirettamente
dall'alluvione  del  29 agosto  2003  e  localizzate  nei  comuni  di
Chiusaforte,  Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba,
Resiutta e Tarvisio, finanziamenti a tasso zero per la durata massima
di  quindici anni, a copertura totale dell'investimento aziendale per
interventi  di  ripristino  e sviluppo dei beni aziendali distrutti o
danneggiati.
    2.  I  contratti  relativi agli interventi di cui al comma 1 sono
stipulati   dalle   imprese   danneggiate  con  il  Mediocredito  del
Friuli-Venezia' Giulia entro il 31 dicembre 2004.
    3.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo sono attuati
secondo  la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001
della  commissione  del  12 gennaio  2001,  pubblicato nella Gazzetta
ufficiale  delle  comunita'  europee,  serie  L n. 010 del 13 gennaio
2001.
    4. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano tutte
le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.».