(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 20 del 19 maggio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  16 gennaio  2002,  n.  2 (Disciplina
organica del turismo) e successive modifiche;
    Visto,  in  particolare,  l'Art. 148 della citata legge regionale
che  demanda  ad  un  regolamento  la  disciplina  dei  requisiti  di
ammissione,  delle  modalita'  di  svolgimento  e  delle  materie  di
insegnamento   dei   corsi   di   abilitazione   e  di  aggiornamento
professionale   per   le  figure  di  soccorritore,  pattugliatore  e
coordinatore di stazione di cui all'Art. 146 della legge regionale n.
2/2002; delle modalita' di svolgimento dell'esame finale dei predetti
corsi  e  della  composizione  della  commissione giudicatrice; delle
caratteristiche  e  delle  modalita'  di utilizzo della divisa, dello
stemma  e  del  tesserino  di riconoscimento rilasciati agli iscritti
all'albo,  di  cui  all'Art. 145 della legge regionale n. 2/2002; dei
presupposti  e  delle  modalita'  per  la  sospensione o la decadenza
dall'iscrizione al predetto albo nelle ipotesi di mancata frequenza o
mancato   superamento  dei  corsi  .di  aggiornamento  professionale,
nonche'   dei   criteri   e   delle   modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti   per   la   realizzazione   dei  menzionati  corsi  di
abilitazione  e  di  aggiornamento professionale, ai sensi dell' Art.
147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche;
    Vista  la  legge  regionale  20 marzo 2000, n. 7 recante il testo
unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
    Sentito il collegio regionale degli operatori per la prevenzione,
soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'Art. 148 della
legge regionale n. 2/2002;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su   conforme   deliberazione   della  giunta  regionale  n.  881
dell'8 aprile 2004;
                              Decreta:

    E'  approvato il «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di
cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n.
2  (Disciplina  organica  del  turismo)  e  successive  modifiche, in
materia  di  operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle
piste  di  sci»,  nel testo allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 aprile 2004
                                ILLY

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147
e 148  della  legge  regionale  16 gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina
organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori
    per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  regolamento  disciplina, ai sensi dell'Art. 148
della  legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del
turismo)  e  successive  modifiche,  i  requisiti  di  ammissione, le
modalita'  di  svolgimento  e le materie di insegnamento dei corsi di
abilitazione  e  di  aggiornamento  professionale  per  le  figure di
soccorritore,   pattugliatore  e  coordinatore  di  stazione  di  cui
all'Art.  146  della  legge  regionale  n.  2/2002;  le  modalita' di
svolgimento  dell'esame  finale  dei predetti corsi e la composizione
della  commissione giudicatrice; le caratteristiche e le modalita' di
utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento
rilasciati agli iscritti all'albo degli operatori per la prevenzione,
soccorso  e  sicurezza  sulle  piste di sci di cui all'Art. 145 della
legge  regionale  n.  2/2002;  i  presupposti  e  le modalita' per la
sospensione  o  la  decadenza  dall'iscrizione al predetto albo nelle
ipotesi  di  mancata  frequenza  o  mancato  superamento dei corsi di
aggiornamento  professionale,  nonche', ai sensi dell'Art. 147, comma
3,  della  legge  regionale  n.  2/2002,  i criteri e le modalita' di
concessione  dei  finanziamenti  per  la realizzazione dei menzionati
corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale.