(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche; Visto, in particolare, l'Art. 148 della citata legge regionale che demanda ad un regolamento la disciplina dei requisiti di ammissione, delle modalita' di svolgimento e delle materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione di cui all'Art. 146 della legge regionale n. 2/2002; delle modalita' di svolgimento dell'esame finale dei predetti corsi e della composizione della commissione giudicatrice; delle caratteristiche e delle modalita' di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, di cui all'Art. 145 della legge regionale n. 2/2002; dei presupposti e delle modalita' per la sospensione o la decadenza dall'iscrizione al predetto albo nelle ipotesi di mancata frequenza o mancato superamento dei corsi .di aggiornamento professionale, nonche' dei criteri e delle modalita' di concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei menzionati corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale, ai sensi dell' Art. 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Sentito il collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'Art. 148 della legge regionale n. 2/2002; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 881 dell'8 aprile 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 aprile 2004 ILLY Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, i requisiti di ammissione, le modalita' di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione di cui all'Art. 146 della legge regionale n. 2/2002; le modalita' di svolgimento dell'esame finale dei predetti corsi e la composizione della commissione giudicatrice; le caratteristiche e le modalita' di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci di cui all'Art. 145 della legge regionale n. 2/2002; i presupposti e le modalita' per la sospensione o la decadenza dall'iscrizione al predetto albo nelle ipotesi di mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, nonche', ai sensi dell'Art. 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei menzionati corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale.