(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 20 del 19 maggio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto   il   regolamento   recante  alteri  e  modalita'  per  la
concessione  degli  aiuti per l'attuazione del programma regionale di
prevenzione,  controllo  ed  eradicazione  della  diabrotica del mais
(Diabrotica  virgifera  virgifera Le Conte) approvato con decreto del
Presidente  della  Regione  27 gennaio 2004, n. 014/Pres., di seguito
denominato «Regolamento»;
    Preso  atto  che  l'Art.  7  del  regolamento  fissa le procedure
amministrative   relative  agli  interventi  economici  previsti  dal
regolamento  medesimo  e,  al  comma  1  stabilisce  il  termine  del
31 maggio di ogni anno per la presentazione delle relative domande da
parte dei richiedenti;
    Preso  atto  che  l'Art. 9 del regolamento prevede che in fase di
prima applicazione le domande di intervento debbano essere presentate
entro   il   termine   di  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
regolamento  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione,  avvenuta il
25 febbraio 2004;
    Atteso  che  e'  opportuno  prevedere  che  la compilazione delle
domande    avvenga    sulla   base   di   dati   aziendali   relativi
all'utilizzazione   delle   superfici  a  seminativo  definitivi  per
l'annata  agraria  e  che cio' puo' avvenire solo in epoca successiva
alla  presentazione delle domande di pagamento per superfici ai fini'
dell'intervento  PAC - regime di aiuto ai seminativi, anche per poter
consentire  ai  richiedenti  di  utilizzare  i  dati  collezionati ed
aggregati in tale occasione;
    Considerato  che  annualmente sia il termine per la presentazione
delle  citate domande PAC che le relative procedure di acquisizione e
riordino  dei dati puo' essere oggetto di modifiche e rinvii da parte
dell'ACEA, ente gestore delle stesse;
    Considerato  opportuno  che  la  presentazione  delle  domande di
intervento  economico  previste  dal  regolamento  si  adegui  a tali
variazioni,  e possa anche tenere conto delle necessita' operative di
controllo  e  verifica  di campagna sull'applicazione delle misure di
lotta obbligatoria alla diabrotica;
    Ritenuto  di  modificare  il  comma  1  dell'Art. 7 ed il comma 1
dell'Art. 9 del precitato regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1164 del
7 maggio 2004;
                              Decreta:

    Sono  approvate  le  modifiche  al «regolamento recante criteri e
modalita'  per  la  concessione  degli  aiuti  per  l'attuazione  del
programma  regionale  di prevenzione, controllo ed eradicazione della
diabrotica  del  mais  (Diabrotica  virgifera  virgifera  Le  Conte)»
approvato  con  decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2004,
n.  014/Pres.,  nel  testo  allegato  al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 maggio 2004
                                ILLY

Modifica   al   regolamento   recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione  degli  aiuti per l'attuazione del programma regionale di
prevenzione,  controllo  ed  eradicazione  della  diabrotica del mais
(Diabrotica  virgifera  virgifera Le Conte) approvato con decreto del
       Presidente della Regione 27 gennaio 2004, n. 0l4/Pres.

                               Art. 1.
                Sostituzione del comma 1 dell'Art. 7

    1.  Il  comma 1 dell'Art. 7 del regolamento approvato con decreto
del  Presidente  della  Regione  27 gennaio  2004,  n.  0l4/Pres,  e'
sostituito dal testo seguente:
    «1.  Le  domande,  intese  a  beneficiare delle misure economiche
sopra  specificate,  vanno presentate dagli aventi titolo al servizio
fitosanitario  regionale,  eventualmente  per  il  tramite delle sedi
periferiche  competenti  dello stesso, entro il termine stabilito dal
direttore   del   servizio   fitosanitario   medesimo   con   proprio
provvedimento  che  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della
Regione.».