(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 2004)

                            Il PRESIDENTE

    Visto  l'art.  31  della  legge regionale 7 settembre 1987 n. 30,
come   sostituito  dall  art.  5,  comma  94  della  legge  regionale
26 febbraio  2001,  n.  4  (legge  finanziaria  2001)  che  autorizza
l'Amministrazione  regionale  a  concedere  a Enti territoriali, loro
Consorzi  e  Aziende  speciali  contributi  per  la  realizzazione di
impianti  di  smaltimento  e recupero dei rifiuti, anche di carattere
sperimentale, nonche' di altre iniziative di rilievo regionale;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2001, n.
0332/Pres.   con   il   quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento
concernente  i  criteri  per la concessione di contributi a favore di
enti   territoriali,   loro  consorzi  ed  aziende  speciali  per  la
realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche di
carattere  sperimentale,  nonche'  di  altre  iniziative  di  rilievo
regionale»;
    Visto  il  regolamento  CE  n.  69/2001  della  Commissione,  del
12 gennaio  2001,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 ed 88
del Trattato CE agli aiuti di importanza minore detti «de minimis»;
    Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, n. 1 del
trattato  CE  e'  espressamente  fatto  divieto  agli Stati membri di
concedere  alle Aziende speciali, contributi sotto qualsiasi forma, e
di  considerare gli stessi incompatibili con il mercato comune, nella
misura  in  cui  incidano  sugli  scambi  tra Stati membri, e qualora
falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
    Ritenuto  di  adottare per le sole Aziende speciali il regime «de
minimis»,  per  la  concessione  di contributi, ai sensi dell'art. 31
della  legge  regionale  7 settembre  1987  n;  30,  come  sostituita
dall'art.  5,  comma  94 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
per  la  realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti,
anche  di  carattere  sperimentale,  nonche'  di  altre iniziative di
rilievo regionale;
    Ritenuto   pertanto   di  modificare  gli  articoli  3  e  5  del
regolamento  di  cui  al  citato decreto del Presidente della Regione
31 agosto 2001, n. 0332/Pres.;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1273 del
21 maggio 2004;
                              Decreta:
    E'   approvato  il  «Regolamento  di  modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0332/Pres. del 31 agosto 2001 concernente
i  criteri  per  la  concessione  di  contributi  a  favore  di  enti
territoriali,  loro  consorzi ed aziende speciali perla realizzazione
di  impianti  di smaltimento recupero dei rifiuti, anche di carattere
sperimentale,  nonche' di altre iniziative di rilievo regionale», nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    Trieste, 7 giugno 2004
                                ILLY