(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 9 luglio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo) e sucessive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge concernente la identificazione elettronica dei cani iscriti all'anagrafe canina, come modificato dalla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezioe e la prevenzione del randagismo"»), che, al comma 3, prevede che le caratteristiche e le modalita' d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l'identificazione, le modalita' di costituzione della banca dati regionale canina siano determinate con regolamento di attuazione; Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 giugno 2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione di cui al citato art. 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. In attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), modificata dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41 e dalla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le procedure dell'anagrafe canina, le modalita' di costituzione della banca dati, nonche' le caratteristiche e le modalita' di acquisto dei trasponditori che ne costituiscono il supporto, compresi i programmi informatici necessari al funzionamento del sistema. 2. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per trasponditore, il microchip costituito da un ciruito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumeno di cui alla lettera b), un segnale radio decodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolaioni locali, ai sensi dell'art. 4; b) per lettore, una strumentazione mediante la quale si effettua la lettura del codice emesso dal trasponditore; c) per responsabile, il proprietario o il detentore, a qualsiasi titolo, del cane; d) per codice identificativo, il codice numerico relaivo a ciascun trasponditore che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'art. 7, comma 3, mediante etichetta adesiva; e) per carattere non temporaneo, la qualita' di una siuazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.