(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del
                           9 luglio 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista  la  legge  regionale  8 aprile  1995,  n. 43 (Norme per la
gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione
e la prevenzione del randagismo) e sucessive modificazioni;
    Visto,  in particolare, l'art. 3 della suddetta legge concernente
la  identificazione elettronica dei cani iscriti all'anagrafe canina,
come   modificato  dalla  legge  regionale  9 febbraio  2004,  n.  10
(Modifiche  alla  legge  regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la
gestione  dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezioe
e  la  prevenzione del randagismo"»), che, al comma 3, prevede che le
caratteristiche  e  le  modalita'  d'acquisizione  dei  microchip, le
procedure  di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate
razze  al rispetto del termine per l'identificazione, le modalita' di
costituzione  della banca dati regionale canina siano determinate con
regolamento di attuazione;
    Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 giugno 2004
con  la  quale e' stato approvato il regolamento di attuazione di cui
al citato art. 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43
(Norme  per  la  gestione  dell'anagrafe  del  cane,  la tutela degli
animali di affezione e la prevenzione del randagismo);
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
    1. In attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1995,
n. 43, (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli
animali  d'affezione  e  la  prevenzione  del randagismo), modificata
dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41 e dalla legge regionale
9 febbraio   2004,   n.   10,   il  presente  regolamento  disciplina
l'organizzazione e le procedure dell'anagrafe canina, le modalita' di
costituzione  della  banca  dati,  nonche'  le  caratteristiche  e le
modalita'  di  acquisto  dei  trasponditori  che  ne costituiscono il
supporto, compresi i programmi informatici necessari al funzionamento
del sistema.
    2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
      a) per  trasponditore,  il  microchip  costituito da un ciruito
elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere,
quando  sia  sollecitato  con  lo strumeno di cui alla lettera b), un
segnale  radio  decodificabile  in  un  codice  espresso in algoritmo
numerico   con   il   quale  si  perviene  alla  identificazione  del
responsabile  di  ciascun  cane mediante la banca dati regionale e le
sue articolaioni locali, ai sensi dell'art. 4;
      b)  per  lettore,  una  strumentazione  mediante  la  quale  si
effettua la lettura del codice emesso dal trasponditore;
      c) per   responsabile,   il  proprietario  o  il  detentore,  a
qualsiasi titolo, del cane;
      d) per  codice  identificativo,  il  codice  numerico relaivo a
ciascun  trasponditore  che  accompagna l'animale per tutta la vita e
che  viene  apposto nella scheda di cui all'art. 7, comma 3, mediante
etichetta adesiva;
      e) per  carattere  non temporaneo, la qualita' di una siuazione
oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.