(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 29 del
                           9 luglio 2004)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
   Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio
    1.  Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi
del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese
operanti  nel  settore  dei  materiali  lapidei di pregio, cosi' come
individuate  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della legge regionale 9
dicembre  1980,  n.  127,  sono  disposti  gli  interventi  di cui al
presente articolo.
    2.  E'  sospeso,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per le imprese
beneficiarie  ed  e' effettuato in coda al piano di ammortamento dopo
la  naturale  scadenza  del  finanziamento,  il  pagamento delle rate
scadute  e  non  pagate alla data di entrata in vigore della presente
legge,  nonche'  di quelle che andranno a scadere fino al 31 dicembre
2005 relative a:
      a) finanziamenti agevolati concessi dall'istituto regionale per
il   finanziamento  alle  industrie  in  Sicilia  (IRFIS),  ai  sensi
dell'Art.   20  della  legge  regionale  18 febbraio  1986,  n.  7  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dell'Art.  32 della legge
regionale   11 maggio   1993,   n.   15  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
      b) crediti d'esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale
per  il  credito  alla  cooperazione  (IRCAC),  ai  sensi della legge
regionale   7 febbraio   1963,   n.  12  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
    3.  L'Art.  73  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 non si
applica  alle  garanzie concesse ai sensi dell'Art. 20, ultimo comma,
della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.
    4.  Gli  interventi  previsti dal presente articolo sono concessi
nell'ambito  dei massimali previsti dall'unione europea per gli aiuti
de minimis.
    5.  Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo
di   rotazione   istituito   presso   l'Istituto   regionale  per  il
finanziamento  alle  industrie in Sicilia (IRFIS) con l'Art. 44 della
legge   regionale   9   dicembre   1980,  n.  127,  e'  incrementato,
nell'esercizio  finanziario  2004,  di  125  migliaia di euro. Per le
finalita'  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  2,  il fondo unico
costituito   presso   l'Istituto   regionale   per  il  credito  alla
cooperazione  (IRCAC),  ai  sensi  dell'Art. 63 della legge regionale
7 marzo 1997, n. 6, e' incrementato, nell'esercizio finanziario 2004,
di 125 migliaia di euro.
    6.    All'onere    di    250   migliaia   di   euro   discendente
dall'applicazione   del   comma   5,  si  provvede,  per  l'esercizio
finanziario   2004,   con   parte  delle  disponibilita'  dell'U.P.B.
4.2.1.5.2,  capitolo  215704,  accantonamento 1001 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.