(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 29 del 9 luglio 2004) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio 1. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, cosi' come individuate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono disposti gli interventi di cui al presente articolo. 2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie ed e' effettuato in coda al piano di ammortamento dopo la naturale scadenza del finanziamento, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di quelle che andranno a scadere fino al 31 dicembre 2005 relative a: a) finanziamenti agevolati concessi dall'istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), ai sensi dell'Art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni; b) crediti d'esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. 3. L'Art. 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 non si applica alle garanzie concesse ai sensi dell'Art. 20, ultimo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7. 4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'unione europea per gli aiuti de minimis. 5. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'Art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e' incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro. Per le finalita' di cui alla lettera b) del comma 2, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'Art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e' incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro. 6. All'onere di 250 migliaia di euro discendente dall'applicazione del comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.