(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 30 del 16 luglio 2004) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione per l'incarico di attivita' di ottico 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di ottico da parte della competente autorita' comunale oltre al possesso dell'iscrizione nell'apposito registro speciale di cui all'art 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, si tiene conto del rapporto tra residenti e esercizi di ottica, per assicurare una razionale distribuzione dell'offerta nel territorio. Tale rapporto e' stabilito in un esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di ottomila residenti. La distanza tra un esercizio e l'altro non deve essere inferiore a 300 metri. I limiti suddetti non si applicano agli esercizi che si trasferiscono da una sede in locazione ad una sede di proprieta' o che sono costretti a trasferimento per sfratto o per altri motivi di forza maggiore. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora sussistano comprovate esigenze territoriali, l'autorita' comunale competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione o al trasferimento di una autorizzazione esistente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della commissione provinciale presso la camera di commercio di cui all'Art. 8 del regolamento di esecuzione dell'Art. 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, emanato con decreto presidenziale 1° giugno 1995, n. 64. 3. Nei comuni in cui la popolazione residente non supera gli ottomila abitanti l'autorita' comunale competente puo' comunque rilasciare, senza il parere della commissione di cui al comma 2, fino ad un massimo di due autorizzazioni. Sono fatte salve le istanze istruite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.