(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 30 del
                           16 luglio 2004)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Autorizzazione per l'incarico di attivita' di ottico
    1.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  per l'esercizio
dell'attivita' di ottico da parte della competente autorita' comunale
oltre  al possesso dell'iscrizione nell'apposito registro speciale di
cui  all'art 71  della  legge  regionale 1° settembre 1993, n. 25, si
tiene  conto  del  rapporto  tra  residenti e esercizi di ottica, per
assicurare  una  razionale distribuzione dell'offerta nel territorio.
Tale  rapporto e' stabilito in un esercizio di ottica per ogni fascia
di  popolazione di ottomila residenti. La distanza tra un esercizio e
l'altro  non deve essere inferiore a 300 metri. I limiti suddetti non
si  applicano  agli  esercizi  che  si  trasferiscono  da una sede in
locazione   ad  una  sede  di  proprieta'  o  che  sono  costretti  a
trasferimento  per sfratto o per altri motivi di forza maggiore. Sono
fatte  salve  le  autorizzazioni  rilasciate  alla data di entrata in
vigore della presente legge.
    2.   Qualora   sussistano   comprovate   esigenze   territoriali,
l'autorita'  comunale  competente provvede al rilascio della relativa
autorizzazione o al trasferimento di una autorizzazione esistente, in
deroga  alle  disposizioni di cui al comma 1, dopo avere acquisito il
parere obbligatorio della commissione provinciale presso la camera di
commercio  di  cui all'Art. 8 del regolamento di esecuzione dell'Art.
71  della  legge  regionale  1° settembre  1993,  n.  25, emanato con
decreto presidenziale 1° giugno 1995, n. 64.
    3.  Nei  comuni  in  cui  la popolazione residente non supera gli
ottomila  abitanti  l'autorita'  comunale  competente  puo'  comunque
rilasciare, senza il parere della commissione di cui al comma 2, fino
ad  un  massimo  di  due  autorizzazioni. Sono fatte salve le istanze
istruite  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.