(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del
                          28 gennaio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Interpretazione  autentica  del  comma  4  dell'Art.  7  della  legge
                   regionale 21 agosto 1991, n. 20
    1.  Le  limitazioni  all'attivita' urbanistico-edilizia stabilite
dal  comma 4, dell'Art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20
(riordino   delle   competenze   per   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative  in  materia  di  bellezze  naturali), come modificato
dalla  legge  regionale  12 novembre  2001,  n. 37, devono intendersi
applicabili  nei confronti dei comuni con popolazione non inferiore a
5.000  abitanti  che  entro  il  31 dicembre  2003 non abbiano ancora
adottato  e  trasmesso  lo  strumento urbanistico generale o il piano
urbanistico comunale contenenti la disciplina paesistica.
    2.  Le limitazioni di cui al comma 1 non operano nei confronti di
opere da assentire in attuazione di strumenti urbanistici attuativi o
di   progetti  urbanistici  operativi  ovvero  di  progetti  a  scala
urbanistica  gia'  approvati  con  procedure ordinarie o concertative
concluse alla data del 31 dicembre 2003.
    3.  Le  limitazioni di cui al comma 1 non si applicano, altresi',
ai  comuni  che  dopo  la data del 31 dicembre 2003 adottino, anche a
stralcio  rispetto  al  procedimento  di  adozione  del  nuovo  Piano
urbanistico comunale, l'adeguamento del vigente Strumento urbanistico
generale introducendo la disciplina di livello puntuale al PTCP anche
in  deroga  ai  limiti  derivanti  dall'Art.  6 della legge regionale
10 novembre 1992, n. 30 (interventi ammissibili nei comuni sprovvisti
a  strumento  urbanistico  generale  o dotati a strumento urbanistico
generale  soggetto  a  revisione) e dall'Art. 83, comma 2 della legge
regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale).