(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 28 gennaio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica del comma 4 dell'Art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 1. Le limitazioni all'attivita' urbanistico-edilizia stabilite dal comma 4, dell'Art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali), come modificato dalla legge regionale 12 novembre 2001, n. 37, devono intendersi applicabili nei confronti dei comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti che entro il 31 dicembre 2003 non abbiano ancora adottato e trasmesso lo strumento urbanistico generale o il piano urbanistico comunale contenenti la disciplina paesistica. 2. Le limitazioni di cui al comma 1 non operano nei confronti di opere da assentire in attuazione di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi ovvero di progetti a scala urbanistica gia' approvati con procedure ordinarie o concertative concluse alla data del 31 dicembre 2003. 3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano, altresi', ai comuni che dopo la data del 31 dicembre 2003 adottino, anche a stralcio rispetto al procedimento di adozione del nuovo Piano urbanistico comunale, l'adeguamento del vigente Strumento urbanistico generale introducendo la disciplina di livello puntuale al PTCP anche in deroga ai limiti derivanti dall'Art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (interventi ammissibili nei comuni sprovvisti a strumento urbanistico generale o dotati a strumento urbanistico generale soggetto a revisione) e dall'Art. 83, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale).