(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 28 del 14 luglio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  1,  punto  4,  lettera  b),  della legge regionale
29 ottobre  1965,  n.  23,  che prevede il sostegno di spese dirette,
anche  mediante  stipulazione  di  convenzioni,  per  l'acquisto,  la
produzione   e   la   proiezione   di   documentari  cinematografici,
concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per
incoraggiare   e  sostenere  pubblicazioni  di  carattere  giuridico,
economico,  sociale,  artistico,  tecnico,  culturale  in genere, che
presentino interesse per la Regione;
    Visto  l'Art.  19,  comma  12,  della legge regionale 12 febbraio
1998,  n.  3  che  autorizza  l'amministrazione regionale a sostenere
spese dirette relative all'elaborazione e alla pubblicazione di studi
e   ricerche   di  particolare  interesse  nei  settori  scientifico,
economico,  sociale,  culturale  e  didattico  aventi  ad  oggetto il
Friuli-Venezia Giulia;
    Rilevato  che  a  partire  dall'esercizio  finanziario  2004,  la
competenza  per  la  gestione  delle spese previste dalle norme sopra
indicate,  precedentemente  attribuita all'ufficio stampa e pubbliche
relazioni, e' stata attribuita al servizio per le attivita' culturali
della  direzione centrale per le identita' linguistiche e i migranti,
l'istruzione,  la  cultura, lo sport, le politiche della pace e della
solidarieta';
    Ritenuto   di   provvedere  mediante  apposito  regolamento  alla
definizione delle modalita' cui il medesimo servizio per le attivita'
culturali  dovra'  attenersi  ai  fini  della gestione delle spese in
oggetto;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1491
dell'11 giugno 2004;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento per l'attuazione delle spese dirette
di  competenza della direzione centrale per le identita' linguistiche
e  i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della
pace  e  della  solidarieta'  per l'acquisto e la realizzazione delle
opere  librarie  e  multimediali»,  nel  testo  allegato  al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare  come regolamento della Regione. Il presente decreto verra'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 30 giugno 2004
                                ILLY
Regolamento  per l'attuazione delle spese dirette di competenza della
direzione  centrale  per  le  identita'  linguistiche  e  i migranti,
l'istruzione,  la  cultura, lo sport, le politiche della pace e della
solidarieta'  per  l'acquisto  e la realizzazione di opere librarie e
                            multimediali.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   Il   presente   regolamento   definisce   le  modalita'  per
l'attuazione  delle  spese  direttamente effettuate dalla Regione, ai
sensi  dall'Art.  1,  punto  4,  lettera  b),  della  legge regionale
29 ottobre  1965,  n.  23,  nonche'  ai sensi dell'Art. 19, comma 12,
della  legge  regionale  12 febbraio  1998,  n.  3,  per  le seguenti
finalita':
      a) acquisto di pubblicazioni di carattere giuridico, economico,
sociale  e  culturale,  artistico e tecnico, che presentino interesse
per la Regione;
      b) acquisto,    produzione    e   proiezione   di   documentari
cinematografici concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative
regionali;
      c) elaborazione   e   pubblicazione  di  studi  e  ricerche  di
particolare  interesse  scientifico,  economico, sociale, culturale e
didattico per il Friuli-Venezia Giulia.