(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Trentino-Alto Adige n. 29/bis del 22 luglio 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Fondo di garanzia interconsortile regionale
    1.  Per  le  finalita' di cui all'Art. 13 della legge 24 novembre
2003,  n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  la  giunta  regionale  autorizza  la  costituzione del Fondo di
garanzia  interconsortile  regionale, cui aderiscono i confidi aventi
sede  nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige che riuniscono
complessivamente  non  meno  di  cinquemila  imprese  e  garantiscono
finanziamenti  complessivamente  non  inferiori  a  euro 500 milioni,
destinato  alle prestazioni di controgaranzie e cogaranzie ai confidi
medesimi.
    2.  Il  fondo di garanzia interconsortile regionale e' gestito da
una  societa'  consortile  per  azioni  o  a responsabilita' limitata
avente  sede  a Trento, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento
di tale attivita'.
    3.  I  confidi  aderenti  al  fondo  di  garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio minimo pari allo 0,750 per mille
dei  finanziamenti  complessivamente  garantiti,  con  il  vincolo di
utilizzo  per le controgaranzie o cogaranzie prestate nell'ambito del
territorio  della  rispettiva  provincia di appartenenza dell'impresa
garantita.
    4.  La  presidenza  del  consiglio  di  amministrazione  e' retta
alternativamente da rappresentanti designati dai confidi aventi sede,
rispettivamente,  nella  provincia  di  Bolzano  e nella provincia di
Trento.
    5.  Le  somme da destinare al fondo, gia' accantonate e non ancor
versate  alla  data  entrata  in  vigore  della presente legge, vanno
versate  al fondo di cui al comma 1 entro i novanta giorni dalla data
medesima.
    6.  La  Regione  Trentino-Alto  Adige  puo' erogare annualmente a
sostegno   dell'attivita'   del  fondo  di  garanzia  interconsortile
regionale  un  contributo  pari al 50 per cento degli importi versati
annualmente da parte dei confidi aderenti al fondo medesimo.
    7.  Con  Regolamento  di  esecuzione  sono stabilite le modalita'
d'attuazione della presente legge.
    8.  Per  le  finalita'  di cui al comma 6, e' previsto in sede di
prima  applicazione un importo di euro 500 mila a carico del bilancio
regionale  per  l'esercizio  2004.  Per  gli  esercizi  successivi si
provvedera'  con legge di bilancio, ai sensi dell'Art. 7 e nei limiti
previsti dall'Art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.