(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/bis del 22 luglio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fondo di garanzia interconsortile regionale 1. Per le finalita' di cui all'Art. 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, la giunta regionale autorizza la costituzione del Fondo di garanzia interconsortile regionale, cui aderiscono i confidi aventi sede nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige che riuniscono complessivamente non meno di cinquemila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a euro 500 milioni, destinato alle prestazioni di controgaranzie e cogaranzie ai confidi medesimi. 2. Il fondo di garanzia interconsortile regionale e' gestito da una societa' consortile per azioni o a responsabilita' limitata avente sede a Trento, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di tale attivita'. 3. I confidi aderenti al fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio minimo pari allo 0,750 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, con il vincolo di utilizzo per le controgaranzie o cogaranzie prestate nell'ambito del territorio della rispettiva provincia di appartenenza dell'impresa garantita. 4. La presidenza del consiglio di amministrazione e' retta alternativamente da rappresentanti designati dai confidi aventi sede, rispettivamente, nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento. 5. Le somme da destinare al fondo, gia' accantonate e non ancor versate alla data entrata in vigore della presente legge, vanno versate al fondo di cui al comma 1 entro i novanta giorni dalla data medesima. 6. La Regione Trentino-Alto Adige puo' erogare annualmente a sostegno dell'attivita' del fondo di garanzia interconsortile regionale un contributo pari al 50 per cento degli importi versati annualmente da parte dei confidi aderenti al fondo medesimo. 7. Con Regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' d'attuazione della presente legge. 8. Per le finalita' di cui al comma 6, e' previsto in sede di prima applicazione un importo di euro 500 mila a carico del bilancio regionale per l'esercizio 2004. Per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio, ai sensi dell'Art. 7 e nei limiti previsti dall'Art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.