(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 15 luglio 2004) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235; Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R e 20 ottobre 2003, n. 12/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 41 - 12938 del 5 luglio 2004; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'Art. 1 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, dopo le parole: «nelle tipologie previste dall'Art. 5», sono inserite le seguenti: «nonche', per analogia, a quelle indicate dall'Art. 3, comma 6, lettere b), c), e d)».