(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)
                            Il PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  7 maggio 1997, n. 20, concernente la
disciplina  ed  organizzazione  del  trasporto  pubblico  locale  nel
Friuli-Venezia Giulia;
    Atteso  che  in  base  all'Art.  27  della citata legge regionale
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere alle province
finanziamenti  destinati  alla  concessione  di  contributi  in conto
capitale  a  soggetti  pubblici  e  privati per la realizzazione e il
completamento  di  infrastrutture  al servizio del trasporto pubblico
locale;
    Visti  i  criteri e le modalita' per la concessione alle province
dei  finanziamenti  per  infrastrutture  al  servizio  del  trasporto
pubblico  locale,  di cui al citato Art. 27, approvati all'allegato B
della  deliberazione  della  giunta regionale n. 817 di data 31 marzo
2000;
    Atteso  che  ai sensi degliarticoli 1 e 3 del citato allegato B i
finanziamenti  alle provincie per la concessione di contributi per la
realizzazione  e  il  completamento di infrastrutture al servizio del
trasporto pubblico locale, cosi' come individuate dal Piano regionale
del trasporto pubblico locale, sono destinati:
      a) ad  interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali
passeggeri nella misura del 53%;
      b) ad  interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto
pubblico locale nella misura del 47%;
    Rilevato,  sulla  base  di quanto emerso in specifici incontri di
coordinamento  con  le  amministrazioni  provinciali  competenti  per
unita'  di  gestione,  che  la situazione di fatto attuale, stanti le
mutate  condizioni  ambientali e territoriali in questa prima fase di
attuazione   del   Piano  regionale  del  trasporto  pubblico  locale
(P.R.T.P.L.)  approvato  con  deliberazione della giunta regionale n.
3377  di  data  20 novembre  1998, non corrisponde piu' alle esigenze
individuate  nel Piano stesso, per cui e' emersa la necessita' di una
ricognizione  degli  interventi infrastrutturali ed una ridefinizione
del  numero  delle  fermate  in  esso  contenute, non solo ai fini di
una maggiore  rispondenza  alle  priorita' manifestate dal settore ma
anche  al  fine  di  ottimizzare l'utilizzo delle risorse annualmente
disponibili per la realizzazione degli interventi previsti;
    Considerata  la  necessita', nelle more di un'eventuale revisione
del  P.R.T.P.L.  per  la quale l'amministrazione regionale si e' gia'
attivata   attraverso  la  richiesta  di  dati  ed  indicazioni  alle
amministrazioni   provinciali   per   la  formulazione  condivisa  di
eventuali  nuovi  parametri di prestazione funzionali, di valutare su
singoli esercizi finanziari la possibilita' di variare le percentuali
di ripartizione dei finanziamenti fissate con la citata deliberazione
n.  817/2000,  cosi'  da  garantire il miglior utilizzo delle risorse
disponibili    attraverso    l'individuazione    e   il   conseguente
finanziamento  degli interventi che rivestano carattere di urgenza ed
immediata  cantierabilita',  ferma  restando  la  loro  gia' prevista
collocazione nel Piano regionale T.P.L.;
    Ritenuto,   conseguentemente,   di   integrare   le  disposizioni
contenute  nel  citato  allegato  B  alla  deliberazione della giunta
regionale  n.  817  di  data  31 marzo  2000  prevedendo, quale comma
aggiunto  all'Art.  3  dello  stesso,  la  possibilita' che la giunta
regionale con motivato atto deliberativo possa variare le percentuali
di ripartizione delle risorse annualmente disponibili;
    Visto  l'Art.  30  della  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il
quale dispone che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione
regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di
incentivi  sono predeterminati con regolamento qualora non siano gia'
previsti dalla legge;
    Rilevato che i vigenti criteri e modalita' sono stati adottati ai
sensi  dell'Art.  21  della  legge regionale n. 29/1992, per cui ogni
loro  eventuale  modifica  od integrazione comporta la loro integrale
riapprovazione  ai  sensi del citato Art. 30 della legge regionale n.
7/2000;
    Ritenuto,   per   quanto  evidenziato,  di  approvare  nel  senso
suindicato   il  regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione  alle  province  dei  finanziamenti per infrastrutture al
servizio  del  trasporto pubblico locale, ai sensi dell'Art. 27 della
legge regionale n. 20/1997;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista la deliberazione giuntale n. 1402 del 28 maggio 2004;
                              Decreta:
      E'  approvato,  ai  sensi  dell'Art.  30  della legge regionale
20 marzo  2000, n. 7, il «Regolamento recante criteri e modalita' per
la  concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al
servizio  del  trasporto pubblico locale, ai sensi dell'Art. 27 della
legge regionale 7 maggio 1997, n. 20», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 giugno 2004
                                ILLY