(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004) Il PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, concernente la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia; Atteso che in base all'Art. 27 della citata legge regionale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle province finanziamenti destinati alla concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale; Visti i criteri e le modalita' per la concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, di cui al citato Art. 27, approvati all'allegato B della deliberazione della giunta regionale n. 817 di data 31 marzo 2000; Atteso che ai sensi degliarticoli 1 e 3 del citato allegato B i finanziamenti alle provincie per la concessione di contributi per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, cosi' come individuate dal Piano regionale del trasporto pubblico locale, sono destinati: a) ad interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri nella misura del 53%; b) ad interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale nella misura del 47%; Rilevato, sulla base di quanto emerso in specifici incontri di coordinamento con le amministrazioni provinciali competenti per unita' di gestione, che la situazione di fatto attuale, stanti le mutate condizioni ambientali e territoriali in questa prima fase di attuazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con deliberazione della giunta regionale n. 3377 di data 20 novembre 1998, non corrisponde piu' alle esigenze individuate nel Piano stesso, per cui e' emersa la necessita' di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ed una ridefinizione del numero delle fermate in esso contenute, non solo ai fini di una maggiore rispondenza alle priorita' manifestate dal settore ma anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse annualmente disponibili per la realizzazione degli interventi previsti; Considerata la necessita', nelle more di un'eventuale revisione del P.R.T.P.L. per la quale l'amministrazione regionale si e' gia' attivata attraverso la richiesta di dati ed indicazioni alle amministrazioni provinciali per la formulazione condivisa di eventuali nuovi parametri di prestazione funzionali, di valutare su singoli esercizi finanziari la possibilita' di variare le percentuali di ripartizione dei finanziamenti fissate con la citata deliberazione n. 817/2000, cosi' da garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili attraverso l'individuazione e il conseguente finanziamento degli interventi che rivestano carattere di urgenza ed immediata cantierabilita', ferma restando la loro gia' prevista collocazione nel Piano regionale T.P.L.; Ritenuto, conseguentemente, di integrare le disposizioni contenute nel citato allegato B alla deliberazione della giunta regionale n. 817 di data 31 marzo 2000 prevedendo, quale comma aggiunto all'Art. 3 dello stesso, la possibilita' che la giunta regionale con motivato atto deliberativo possa variare le percentuali di ripartizione delle risorse annualmente disponibili; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale dispone che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano gia' previsti dalla legge; Rilevato che i vigenti criteri e modalita' sono stati adottati ai sensi dell'Art. 21 della legge regionale n. 29/1992, per cui ogni loro eventuale modifica od integrazione comporta la loro integrale riapprovazione ai sensi del citato Art. 30 della legge regionale n. 7/2000; Ritenuto, per quanto evidenziato, di approvare nel senso suindicato il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'Art. 27 della legge regionale n. 20/1997; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione giuntale n. 1402 del 28 maggio 2004; Decreta: E' approvato, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione alle province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'Art. 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 giugno 2004 ILLY