(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)
                            Il PRESIDENTE
    Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  pluriennale  ed  annuale della Regione
(legge  finanziaria  2001)», e segnatamente l'Art. 8, comma 52, cosi'
come da ultimo modificato dall'Art. 6, comma 22 della legge regionale
13 agosto 2002, n. 20, il quale dispone che: «per le proprie esigenze
operativecorrenti,  le  direzioni regionali e i servizi autonomi sono
autorizzati   a   sostenere  spese  per  l'acquisto  di  materiali  e
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a banche dati on-line e inoltre spese per la
partecipazicne  del personale a specifici corsi, seminari, convegni e
iniziative  volte  alla formazione e all'aggiornamento professionale.
Tali  spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un
dipendente  regionale  di  qualifica  non  inferiore  a  consigliere,
assegnato alla medesima struttura»;
    Vista  la  circolare  della  ragioneria  generale  n.  5  di data
9 febbraio  2001,  con  la  quale  sono  state fornite indicazioni in
ordine  all'ambito  d'applicazione  ed  alla corretta interpretazione
della  normativa  regionale suindicata, individuando, tra l'altro, la
necessita'  di  adottare un apposito regolamento per la disciplina di
tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione:
      a) dei limiti di spesa conferiti al funzionario delegato;
      b) delle modalita' d'erogazione delle spese;
      c) delle autorizzazioni necessarie;
      d) dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e;
      e) dei modi di pagamento;
    Visti  i relativi provvedimenti successivamente adottati recanti,
rispettivamente:
      1)  regolamento  per  l'acquisto  di  materiali ed attrezzature
d'ufficio   ivi   comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste  e
pubblicazioni  anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a
pagamento  a  banche dati on-line, per le esigenze operative correnti
della  direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di cui
all'Art.  8,  comma  52,  della  legge regionale n. 4 del 26 febbraio
2001,  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione 5 aprile
2001, n. 099/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
16 maggio 2001, n. 16;
      2)  regolamento  per  l'acquisto  di  materiali ed attrezzature
d'ufficio   ivi   comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste  e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a
pagamento  a  banche dati on-line, per le esigenze operative correnti
della  direzione  regionale  dell'ambiente, approvato con decreto del
Presidente  della  Regione  22 maggio 2001, n. 0187/Pres., pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione 27 giugno 2001, n. 26;
      3)  regolamento  per  l'acquisto  di  materiali ed attrezzature
d'ufficio,   ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste  e
pubblicazioni  ed  altre spese per le esigenze operative correnti del
servizio  autonomo  per l'emergenza ambientale, approvato con decreto
del  Presidente della Regione n. 0341/Pres. di data 7 novembre 2002 e
pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione 27 novembre 2002,
n. 48;
    Tenuto  conto  che  l'assetto  organizzativo dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti  regionali,  nonche' della situazione degli
incarichi  dirigenziali  erano  regolati  dalla  deliberazione  della
giunta  regionale  20 aprile  2001,  n.  1282, concernente «Strutture
regionali  e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa, legge
regionale  n.  7/1988, Art. 29 come da ultimo sostituito dall'Art. 2,
comma  15,  legge  regionale  n. 10/2001; legge regionale n. 18/1996,
Art.  47,  comma  8,  come  sostituito  dall'Art.  2, comma 20, legge
regionale n. 10/2001», come successivamente modificata e integrata;
    Preso  atto  che  la  giunta regionale ha provveduto, con propria
deliberazione  di  giunta  regionale 24 novembre 2003, n. 3701, ad un
prima  riforma  dell'ordinamento  e  della  struttura operativa della
Regione;
    Preso atto che la giunta regionale ha successivamente adottato un
nuovo  modello  organizzativo dell'amministrazione regionale mediante
la  legge  regionale  17 febbraio  2004,  n.  4,  recante la «Riforma
dell'ordinamento  della  dirigenza  e della struttura operativa della
Regione   Friuli-Venezia   Giulia.  Modifiche  alla  legge  regionale
1° marzo  1988,  n.  7  e  alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
Norme  concernenti  le  gestioni liquidatorie degli enti del Servizio
sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA», con la
quale,  ai  sensi  dell'Art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto
speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  viene riordinata e
razionalizzata la legislazione regionale in materia di personale e di
organizzazione  della  Regione Friuli-Venezia Giulia nel rispetto del
principio  di  buon  andamento di cui all'Art. 97, primo comma, della
Costituzione, al fine di:
      a) accrescere   l'efficienza   dell'amministrazione   regionale
mediante  il  riordino  delle  strutture  e  delle  competenze, anche
mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;
      b) realizzare     la     massima     valorizzazione     e    la
responsabilizzazione    della   dirigenza   regionale   mediante   la
razionalizzazione  degli  incarichi  dirigenziali  e  la garanzia del
rispetto  del  principio  di distinzione tra la funzione di direzione
politica e quella di direzione amministrativa, cosi' come determinato
dall'Art. 2 della legge regionale medesima;
    Atteso che a seguito del riordino cosi' realizzato, le competenze
delle  preesistenti direzioni regionali dell'ambiente e dell'edilizia
e  dei servizi tecnici, nonche' del servizio autonomo per l'emergenza
ambientale   sono  state  assegnate  alla  nuova  direzione  centrale
dell'ambiente e dei lavori pubblici;
    Vista  la  circolare  n.  2  di  data 2 febbraio 2004, sub. prot.
2362/REF/S/2-1-1  della direzione gia' regionale, ora centrale, delle
risorse  economiche  e  finanziarie,  con  la quale si raccomandavano
tutte  le  direzioni  regionali  di  provvedere  quanto  prima ad una
revisione  dei  regolamenti esistenti per giungere ad un accorpamento
degli  stessi e ad una disciplina unitaria delle spese in oggetto dal
momento  che  le  strutture  ora  esistenti vengono ad accorpare piu'
settori  di attivita' che continuano a necessitare di risorse per gli
approvvigionamenti ad essi specifici;
    Stante  la necessita'; pertanto, di provvedere al riguardo per le
spese  concernenti  la  direzione centrale dell'ambiente e dei lavori
pubblici, mediante la predisposizione del «Regolamento per l'acquisto
di   materiali   ed   attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle
informatiche,  libri,  riviste  e pubblicazioni ed altre spese per le
esigenze  operative correnti della direzione centrale dell'ambiente e
dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'Art. 8, comma 52, della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Visti  la  legge ed il regolamento di contabilita' generale dello
Stato;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 1564 di data
18 giugno 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  per  l'acquisto  di materiali ed
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni  ed  altre  spese per le esigenze operative
correnti   della   direzione  centrale  dell'ambiente  e  dei  lavori
pubblici,  ai  sensi  dell'Art.  8,  comma  52, della legge regionale
26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 giugno 2004
                                ILLY