(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004) Il PRESIDENTE Premesso che l'Art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonche' a garantire il tempestivo soccorso; Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o deposito; Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettera e), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attivita' di protezione civile per gli operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze; Rilevato, infine, che, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettera g) della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. con cui si approva il regolamento contenente i criteri per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per l'attivita' di protezione civile, ai sensi del citato Art. 10 della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla Protezione civile della Regione; Accertato che gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002 prevedono che la concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, venga effettuata, sulla base del «Piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile» che deve essere reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno; Accertato, altresi', che la Protezione civile della Regione opera in un contesto soggetto a continui e improvvisi mutamenti dovuti ad eventi calamitosi straordinari che possono compromettere, tra l'altro, l'efficacia e l'efficienza dell'operativita' del sistema regionale di protezione civile; Tenuto conto che la suddetta operativita', anche se compromessa solo a livello locale, dev'essere ripristinata prima di ogni altra cosa e nel piu' breve tempo possibile al fine di garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione di pericolo; Rilevato, quindi, che a tal fine, in presenza di eventi straordinari, valorizzare lo strumento del citato Piano tecnico annuale, nonche' utilizzare le relative risorse economiche consentirebbe di facilitare il ripristino dell'operativita' del sistema e ridurne i tempi; Considerato che nelle istruttorie relative agli anni 2002 e 2003, realizzate sino ad oggi per la concessione dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002 di cui trattasi, si e' verificata talvolta la necessita', per i comuni, di modificare parzialmente le domande di finanziamento, proprio a causa di esigenze sopravvenute dovute ad eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di loro competenza o comunque a fatti accidentali, imprevisti ed imprevedibili collegati con l'operativita' nel settore della protezione civile; Accertato, infine, che con deliberazioni della giunta regionale e' stata modificata la struttura della Protezione civile della Regione, e cio' ha reso necessario la modifica della composizione della commissione per la valutazione dei progetti di cui al comma 4, Art. 14 del citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002; Ravvisata, pertanto, la necessita', per le motivazioni sopra indicate, di modificare il citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/2002, al fine di meglio adeguarlo alle necessita' del sistema regionale integrato della protezione civile ed in particolare della Protezione civile della Regione; Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento, relativo alle modifiche al regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile; Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 4 giugno 2004, n. 1425; Decreta: E' approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento recante «modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 giugno 2004 ILLY