(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del
                           5 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.   Le   disposizioni   della  presente  legge  disciplinano  la
localizzazione,  l'installazione,  la  modifica ed il controllo degli
impianti  fissi  per  telecomunicazioni  e  radiodiffusione  e  degli
elettrodotti,  di  seguito  tutti  denominati impianti, in attuazione
della  legge  22 febbraio  2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione
dalle  esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici),
del   decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259  (Codice  delle
comunicazioni  elettroniche)  e della legge regionale 26 aprile 2000,
n.   44   (Disposizioni   normative   per  l'attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi   dello  Stato  alle  Regioni  agli  enti  locali,  in
attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), da ultimo
modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14, al fine di:
      a) perseguire   obiettivi   di   tutela   della   salute  e  di
salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche
conformemente all'art. 32 della Costituzione;
      b) assicurare  l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione
degli  impianti,  in  raccordo  con  la  pianificazione territoriale,
ambientale e urbanistica locale;
      c) prevenire  e  ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle
emissioni  elettromagnetiche  degli  impianti  e assicurare la tutela
generale    dell'ambiente    e    del    paesaggio,   anche   tramite
l'individuazione  degli strumenti e delle azioni per il perseguimento
di obiettivi di qualita', in coerenza con gli indirizzi statali;
      d) garantire  il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti
l'esercizio degli impianti;
      e) concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche
relative  agli  effetti  sulla  salute  derivanti dall'esposizione ai
campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  e alla promozione
delle migliori tecnologie disponibili;
      f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.