(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del
                           5 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1992. n.
16 e' sostituito dal seguente:
    «3.  La  Regione,  nel rispetto del pluralismo delle istiuzioni e
degli  indirizzi culturali, collabora con le Uniersita', gli istituti
d'istruzione  secondaria  di secondo grado, le istituzioni per l'alta
formazione  artistica e nIuicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999,
n.  508  (Riforma  delle  accademie  di  belle  arti,  dell'accademia
nazionale  di  danza,  dell'accademia  nazionale  di arte drammatica,
degli   istituti   superiori   per   le   industrie  artistiche,  dei
conservatori  di musica e degli istituti musicali pareggiati), per la
realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.».