(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1992. n. 16 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istiuzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Uniersita', gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l'alta formazione artistica e nIuicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.».