(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 setembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e sue successive modificazioni, ai consiglieri regionali cessati dal mandato e' riconosciuto il titolo di consigliere regionale seguito dall'indicazione della legislatura o delle legislature in cui hanno esercitato il mandato. 2. Al fine di poter espletare l'attivita' istituzionale sono riconosciute ai consiglieri regionali cessati dal mandato le tutele e le prerogative dei consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di consiglieri che non esercitano il mandato attivo (...). Puo' essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio tra la residenza e la sede del consiglio regionale o altre localita' del territorio nazionale al fine di poter partecipare ad ativita' istituzionali connesse al loro Status. 3. L'ufficio di presidenza adotta le disposizioni necesarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 nell'ambito delle disponibilita' del bilancio del consiglio regionale.