(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del
                           5 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 setembre 2001, n.
24   (Disposizioni   in   materia  di  trattamento  indennitario  dei
consiglieri regionali) e sue successive modificazioni, ai consiglieri
regionali   cessati   dal   mandato  e'  riconosciuto  il  titolo  di
consigliere  regionale  seguito  dall'indicazione della legislatura o
delle legislature in cui hanno esercitato il mandato.
    2.  Al  fine  di  poter  espletare l'attivita' istituzionale sono
riconosciute ai consiglieri regionali cessati dal mandato le tutele e
le prerogative dei consiglieri in carica in quanto compatibili con la
situazione di consiglieri che non esercitano il mandato attivo (...).
Puo'  essere  riconosciuto  il rimborso delle spese di viaggio tra la
residenza  e  la  sede  del consiglio regionale o altre localita' del
territorio  nazionale  al  fine  di  poter  partecipare  ad  ativita'
istituzionali connesse al loro Status.
    3.  L'ufficio  di presidenza adotta le disposizioni necesarie per
l'attuazione   di  quanto  disposto  al  comma  2  nell'ambito  delle
disponibilita' del bilancio del consiglio regionale.