(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del
                           30 luglio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale n. 146/1998

    1.  L'Art.  5  della  legge  regionale  n.  146/1998,  cosi' come
sostituito  dell'Art.  2 della legge regionale 10 agosto 2002, n. 20,
e' sostituito dal seguente:
    «Art.  5  (Base imponibile e determinazione del tributo). - 1. La
base imponibile del tributo, di cui all'Art. 3, comma 24, della legge
statale   e'   costituita  dalla  quantita'  dei  rifiuti  conferiti,
determinata  sulla  base  delle  annotazioni  effettuate nei registri
tenuti  in attuazione dell'Art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
    2.  Con  riferimento  alla  definizione  ed  alla classificazione
contenute  rispettivamente  nell"Art.  6  e  nell'Art.  7 del decreto
legislativo  n.  22/1997  e successive modificazioni ed integrazioni,
l'ammontare  dell'imposta  e' determinato, per ogni mille chilogrammi
di rifiuti conferiti:
      a) in  euro  2  per  gli  scarti  e  sovvalli  che residuano da
operazioni  di recupero, cosi' come disciplinate dalle norme vigenti,
di  rifiuti  speciali  dei  settori  minerario, estrattivo, lapideo e
metallurgico;
      b) in  euro  3  per  i  rifiuti speciali dei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti tal quali;
      c) in euro 4 per tutte le tipologie di rifiuti ammissibili agli
impianti  di termovalorizzazione, con recupero energetico, nei limiti
e condizioni delle relative autorizzazioni regionali;
      d) in euro 5 per:
        1) per i fanghi palabili dei rifiuti speciali;
        2)  per  i  rifiuti  urbani e per gli scarti non recuperabili
provenienti  da  rifiuti  urbani  prodotti  in ogni comune in cui sia
assicurata  una raccolta differenziata, nei termini fissati dall'Art.
24,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  22/1997, risultante da
relazione  documentata, accertata dall'Ente di controllo, individuato
dalla  presente  legge  al  successivo  Art.  8,  nella  quale  vanno
evidenziati i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani prodotti, i
quantitativi,  la  tipologia  e  la  destinazione  dei rifiuti urbani
differenziati    avviati   a   recupero,   trattamento,   riutilizzo,
riciclaggio,  la  percentuale  di raccolta difterenziata raggiunta, i
quantitativi,  la  tipoIogia  e  la destinazione di scarti e sovvalli
avviati a smaltimento;
        3)  per  gli  scarti  e  sovvalli,  conferiti  da impianti di
stoccaggio,  recupero  e deposito preliminare, che residuano, per una
percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente
trattati, da tutte le operazioni di recupero di rifiuti speciali, non
pericolosi  e/o assimilati agli urbani, cosi' come disciplinate dalle
vigenti  norme,  certificati a seguito di accertamento effettuato dal
competente  organo  di  controllo,  attestante  l'effettivo  avvio  a
riutilizzazione  in  altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto
movimentate;
      e) in  euro  8  per  gli  scarti  e  sovvalli  che residuano da
operazioni  di recupero, cosi' come disciplinate dalle norme vigenti,
di rifiuti speciali pericolosi;
      f) in   euro  20  per  i  rifiuti  speciali  non  pericolosi  e
pericolosi  smaltiti  tal quali e non recuperabili secondo le vigenti
norme,  nonche' per gli scarti e i sovvalli, di cui al punto 3. della
lettera  d),  che  residuano  dalle  operazioni  di  recupero per una
percentuale  superiore  al  10%  in peso dei rifiuti complessivamente
trattati;
      g) in euro 15 per gli scarti non recuperabili provenienti dalla
raccolta  differenziata  di rifiuti urbani prodotti in ogni comune in
cui  non siano stati ancora raggiunti gli obiettivi fissati dall'Art.
24,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  22/1997,  risultate da
relazione  documentata,  accertata dall'Ente di controllo individuato
dalla  presente  legge, nella quale vanno evidenziati i quantitativi,
la  tipologia  e  la  destinazione  dei  rifiuti urbani differenziati
avviati   a   recupero,   trattamento,  riutilizzo,  riciclaggio,  la
percentuale  di raccolta differenziata raggiunta, i quantitativi e la
destinazione   di   scarti   e   sovvalli   avviati   a  smaltimento,
limitatamente  al  periodo  di  un  anno dall'entrata in vigore della
presente legge;
      h) in euro 25 per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali.
    3.  Sono  soggetti  al pagamento del tributo nella misura del 20%
degli  importi  previsti  dal  comma  2,  i  rifiuti  provenienti  da
attivita'  di  ripristino  ambientale  di  siti  inquinati nonche' da
attivita' di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema
di amianto, effettuate all'interno del territorio regionale.
    4.  L'ammontare  dell'imposta  e'  fissato,  a norma dell'Art. 3,
comma  29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro
il  31 luglio  di ogni anno per l'anno successivo; qualora la Regione
non  provveda  nel  termine stabilito, si intende prorogata la misura
vigente.
    5.  Ai sensi dell'Art. 3, comma 29 della legge statale il tributo
e'   determinato   moltiplicando   l'ammontare  dell'imposta  per  il
quantitativo  espresso  in chilogrammi dei rifiuti conferiti, nonche'
per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministero
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'industria, del
commercio, dell'artigianato.