(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 30 luglio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale n. 146/1998 1. L'Art. 5 della legge regionale n. 146/1998, cosi' come sostituito dell'Art. 2 della legge regionale 10 agosto 2002, n. 20, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Base imponibile e determinazione del tributo). - 1. La base imponibile del tributo, di cui all'Art. 3, comma 24, della legge statale e' costituita dalla quantita' dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'Art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Con riferimento alla definizione ed alla classificazione contenute rispettivamente nell"Art. 6 e nell'Art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare dell'imposta e' determinato, per ogni mille chilogrammi di rifiuti conferiti: a) in euro 2 per gli scarti e sovvalli che residuano da operazioni di recupero, cosi' come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico; b) in euro 3 per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti tal quali; c) in euro 4 per tutte le tipologie di rifiuti ammissibili agli impianti di termovalorizzazione, con recupero energetico, nei limiti e condizioni delle relative autorizzazioni regionali; d) in euro 5 per: 1) per i fanghi palabili dei rifiuti speciali; 2) per i rifiuti urbani e per gli scarti non recuperabili provenienti da rifiuti urbani prodotti in ogni comune in cui sia assicurata una raccolta differenziata, nei termini fissati dall'Art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, risultante da relazione documentata, accertata dall'Ente di controllo, individuato dalla presente legge al successivo Art. 8, nella quale vanno evidenziati i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani prodotti, i quantitativi, la tipologia e la destinazione dei rifiuti urbani differenziati avviati a recupero, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, la percentuale di raccolta difterenziata raggiunta, i quantitativi, la tipoIogia e la destinazione di scarti e sovvalli avviati a smaltimento; 3) per gli scarti e sovvalli, conferiti da impianti di stoccaggio, recupero e deposito preliminare, che residuano, per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, da tutte le operazioni di recupero di rifiuti speciali, non pericolosi e/o assimilati agli urbani, cosi' come disciplinate dalle vigenti norme, certificati a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l'effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate; e) in euro 8 per gli scarti e sovvalli che residuano da operazioni di recupero, cosi' come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali pericolosi; f) in euro 20 per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti tal quali e non recuperabili secondo le vigenti norme, nonche' per gli scarti e i sovvalli, di cui al punto 3. della lettera d), che residuano dalle operazioni di recupero per una percentuale superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati; g) in euro 15 per gli scarti non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani prodotti in ogni comune in cui non siano stati ancora raggiunti gli obiettivi fissati dall'Art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, risultate da relazione documentata, accertata dall'Ente di controllo individuato dalla presente legge, nella quale vanno evidenziati i quantitativi, la tipologia e la destinazione dei rifiuti urbani differenziati avviati a recupero, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, i quantitativi e la destinazione di scarti e sovvalli avviati a smaltimento, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge; h) in euro 25 per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali. 3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20% degli importi previsti dal comma 2, i rifiuti provenienti da attivita' di ripristino ambientale di siti inquinati nonche' da attivita' di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto, effettuate all'interno del territorio regionale. 4. L'ammontare dell'imposta e' fissato, a norma dell'Art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente. 5. Ai sensi dell'Art. 3, comma 29 della legge statale il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo espresso in chilogrammi dei rifiuti conferiti, nonche' per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato.