(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 30 luglio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 85 della legge regionale n. 15/2004 1. Il comma 9 dell'Art. 85 e' cosi' sostituito: «La domanda di concessione edilizia per il recupero abitativo dei sottotetti deve essere inoltrata al comune di competenza entro e non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Contestualmente alla proposizione della domanda il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento sul conto corrente postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verra' restituita al richiedente».