(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del
                           30 luglio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'Art. 85 della legge regionale n. 15/2004

    1. Il comma 9 dell'Art. 85 e' cosi' sostituito:
    «La domanda di concessione edilizia per il recupero abitativo dei
sottotetti  deve essere inoltrata al comune di competenza entro e non
oltre   centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  legge.  Contestualmente  alla proposizione della domanda il
richiedente   deve  corrispondere  il maggior  onere  spettante  alla
Regione  mediante  versamento  sul conto corrente postale n. 13633672
intestato   alla  Regione  Abruzzo.  Nell'ipotesi  di  diniego  della
concessione la somma verra' restituita al richiedente».